Svuotare una cantina, caricare i materiali sulla propria auto e provare a rivendere quelli in rame ad un deposito di rottami costituisce un trasporto illecito di rifiuti in mancanza di apposita autorizzazione? Secondo la Cassazione no, almeno in tutti quei casi in cui la condotta si palesi come occasionale in base a determinati requisiti. Di seguito, si chiarisce quali.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n.. 24115/2017
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1. R.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere trasportato rifiuti (kg.100 di materiale ferroso tipo rame) in mancanza della prescritta autorizzazione.
2. Con un primo motivo deduce violazione dell’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e mancanza di motivazione quanto allo status soggettivo rispetto alla natura propria del reato e alla qualificazione del trasporto. Censura in particolare che la sentenza, al fine di desumere la sussistenza della veste soggettiva richiesta, abbia affermato essere stato utilizzato un mezzo apposito di trasporto, posto che la sentenza non spiega perché la Ford Fiesta blu sarebbe appunto mezzo apposito e non invece il mezzo appositamente usato per spostarsi, mentre, con riguardo agli altri elementi ordinariamente indicativi dello svolgimento di un’attività imprenditoriale, ovvero natura e provenienza dei materiali e quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta, nulla la sentenza ha affermato.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 256, comma 1, cit. e la motivazione contraddittoria e illogica quanto alla esclusione di un trasporto effettuato una tantum da privato su bene proprio senza fini di lucro e nel proprio personale interesse. In realtà R.M., incaricato di provvedere alla pulizia della cantina e del garage altrui aveva ricevuto da C. degli oggetti di rame e si era recato con essi presso un deposito di rottami per verificarne le possibilità di rivendita.
1. I motivi di ricorso, con cui si contesta in sostanza, unitariamente, la motivazione data dalla sentenza impugnata con riguardo alla riconducibilità della condotta realizzata dall’imputato all’interno della previsione dell’art. 256, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152 del 2006, sono fondati.
2. Con riguardo ai requisiti che la condotta posta in essere dal soggetto attivo deve possedere per essere qualificata come “attività di gestione di rifiuti” (e, per quanto qui segnatamente in rilievo, di trasporto) penalmente sanzionata, questa Corte ha, in particolare, precisato che, pur se sia sufficiente a tali fini anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (omissis), la stessa deve, tuttavia, costituire una “attività”, tale non essendo, dunque, in ragione proprio della testuale espressione in tal modo usata dal legislatore, la condotta caratterizzata da assoluta occasionalità. In particolare, con la sentenza di Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, si è chiarito, riprendendo concetti già peraltro espressi in precedenza (omissis), che la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale.
Quanto allora alla individuazione di una tale caratteristica, idonea a sottrarre la condotta al disvalore di natura penale, e rimessa alla necessità di congrua motivazione del giudice di merito, la stessa pronuncia ha chiarito che l’assoluta occasionalità non può essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), posto che il pronome indefinito “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d. lgs. cit. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al “detentore”, senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti – non espressamente richiesti – di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.).
3. Ciò posto, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente dato atto, alla stregua dei criteri delimitativi appena richiamati, della necessità, ai fini della configurabilità del reato ascritto all’imputato, di un minimo di organizzazione della condotta (che, a ben vedere, è ciò che consentirebbe di escludere l’assoluta occasionalità già menzionata), non pare avere dato esaustiva e logica motivazione di ciò se è vero che, a fronte di un trasporto incontrovertibilmente generato dalla dismissione di quanto era contenuto nel locale cantina del C., che aveva affidato a R.M. gli oggetti che ivi si trovavano e di cui voleva disfarsi (ovvero, di una fattispecie significativamente menzionata, dalla stessa sentenza di Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.M., come esempio, in linea astratta, di assoluta occasionalità), ha innanzitutto valutato, da un lato, il quantitativo non esiguo di 100 kg (senza tuttavia considerare che lo stesso era appunto, come risultante dalla stessa sentenza, quanto già contenuto nella cantina sgombrata, a quanto pare, in un unico contesto temporale) e, dall’altro, ha ritenuto a tal fine predisposto un mezzo apposito di trasporto senza tuttavia precisare perché, a fronte della ovvia necessità di disporre di un mezzo (atteso che, diversamente, non si sarebbe neppure in presenza di un “trasporto”), la utilizzazione della non meglio qualificata Ford Fiesta significherebbe apprestamento di un mezzo apposito.
Non si comprende poi, dal punto di vista logico, giacché manca una spiegazione in tal senso, perché il fine di depositare presso un apposito centro di raccolta, alla stregua di quanto del resto previsto dalla legge, il quantitativo trasportato, indubbiamente avente sotto il profilo oggettivo caratteristica di rifiuto, dovrebbe comportare, quand’anche nella specie al fine di ricavarne un profitto, esclusione del requisito dell’assoluta occasionalità.
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.