Qualora un condomino agisca in giudizio per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio l’onere di provare che tutti i condòmini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima.
È il principio di diritto richiamato dalla Cassazione con l’ordinanza 17294 del 19 agosto 2020, di cui riportiamo un estratto.
————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 19.8.2020,
n. 17294
—————
– il presente giudizio trae origine dall’impugnazione della delibera condominiale del 7/2/2007 proposta da F.I. in proprio e quale liquidatore della I. Costruzioni s.n.c. nei confronti del Condominio …, al fine di sentirne dichiarare la nullità/annullabilità, fra gli altri motivi, per la mancanza di prova della convocazione di tutti i condòmini;
– costituitosi il Condominio convenuto avanti al Tribunale di Avellino, il giudice adito riteneva la carenza di interesse ad agire dell’attore in ordine alla lamentata mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea ai condòmini assenti e rigettava la domanda;
– a seguito di appello dell’attore soccombente, la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 3895 depositata il 8 novembre 2013 in totale riforma della sentenza impugnata annullava la delibera contestata;
– in particolare, la corte napoletana, ricondotto il vizio riguardante la convocazione di tutti i condòmini alla fattispecie dell’annullamento e non a quella della nullità della delibera, ravvisava la legittimazione dell’attore appellante a far valere il vizio in esame e, poiché il condominio non aveva provato di avere trasmesso l’invito a tutti i condòmini, accoglieva la domanda attorea ed annullava la delibera assembleare del 7/2/2007;
– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta dai condòmini A.G. e A.P. con ricorso notificato il 18/9/2014 ed articolato sulla base di un unico motivo cui resiste con tempestivo controricorso F.I. in proprio e quale liquidatore della I. Costruzioni s.n.c.;
(omissis)
Considerato che
(omissis)
– passando perciò all’esame del merito, con l’unico motivo di impugnazione essi denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 cod. proc. civ. e degli art. 1441, 1136, 1137 cod. civ. laddove la corte d’appello aveva ritenuto la legittimazione in capo al condomino F.I. a far valere la pretesa irregolare convocazione di altri condòmini;
– il motivo è infondato;
– è principio consolidato in relazione all’azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, che la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 cod. civ. ai condòmini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. (cfr. Cass. 4270/2001; 2999/2010);
– ciò posto, qualora il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti i condòmini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014);
– ebbene, la corte territoriale si è attenuta ai suddetti principi, argomentando la ritenuta legittimazione di ciascun condomino a far valere sia i vizi che concernono la propria specifica posizione sia quelli che riguardano gli altri compartecipi, reputando tale soluzione giustificata dalla natura speciale dell’art. 1137, comma 1, cod. civ. rispetto alla generale disposizione dell’art. 1441 cod. civ.;
– pertanto il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in euro 800 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.