Veneziane sul terrazzo e tinteggiatura difforme della facciata: si può
Confermato dalla Cassazione (con l’ordinanza 32343 del 13 dicembre 2018, di cui riportiamo un estratto), il rigetto dell’appello di un condominio contro la delibera di approvazione della tinteggiatura della facciata dello stabile, che a suo dire andava economicamente imputata ai condòmini che avevano collocato sul proprio terrazzo tende veneziane ritinteggiando una parte della facciata stessa in evidente difformità cromatica con il resto del caseggiato. Tra i principi richiamati dalla precedente sentenza d’appello, quello secondo cui la tinteggiatura non costituisce innovazione voluttuaria, bensì manutenzione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 13.12.2018,
n. 32343
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Rilevato:
- che il signor G.V., condomino di uno stabile in…, premesso che i condòmini A.P. e B.T. avevano collocato delle tende veneziane sul proprio terrazzo e tinteggiato una parte delle facciate dello stabile in evidente difformità cromatica con la tinteggiatura delle parti residue e che, successivamente, l’assemblea condominiale, con delibera del 23.7.07, aveva deliberato un intervento straordinario di ripristino della tinteggiatura originale della facciata, citava i suddetti condòmini ed il Condominio chiedendo, nei confronti dei primi, la condanna a rimuovere le suddette tende (o, in subordine, a lasciare le stesse sempre aperte) ed a ripristinare le pareti esterne del fabbricato nello stato antecedente la parziale tinteggiatura da loro effettuata, nonché, nei confronti del secondo, l’annullamento della delibera condominiale del 23.7.07 o, in subordine, previo accertamento della natura voluttuaria delle opere ivi deliberate, l’accertamento negativo del suo obbligo di contribuire alla relativa spesa;
- che il tribunale di … rigettava le domande del sig. G.V. e la corte di appello di Genova, da costui adita, confermava la decisione di primo grado;
- che la corte di appello ha motivato il rigetto delle domande del sig. G.V. affermando l’irrilevanza della circostanza che nel verbale assembleare non fosse stata fatta menzione delle ragioni che avevano reso necessaria la ritinteggiatura delle facciate;
- che la ritinteggiatura non costituiva innovazione voluttuaria, bensì manutenzione;
- che, essendo state le facciate ritinteggiate integralmente, la domanda di condanna dei condòmini A.P. e B.T. al ripristino delle stesse risultava inammissibile per carenza di interesse;
- che il divieto condominiale di mantenere sul terrazzo oggetti ingombranti non poteva applicarsi alle tende, le quali, peraltro, risultavano collocate sul terrazzo dei condòmini A.P. e B.T. fin dal 1983;
- che il signor G.V. ha impugnato per cassazione la sentenza della corte genovese;
(omissis)
Considerato:
- che, con il primo motivo di ricorso, indistintamente riferito all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. e si censura la statuizione della sentenza gravata che ha ritenuto l’impugnata delibera condominiale non inficiata da vizi di formazione della volontà collegiale;
- che, in particolare, con detto motivo il ricorrente reitera le doglianze già svolte in sede di merito sulla mancata informativa dei condòmini in ordine alle ragioni del rifacimento della tinteggiatura delle facciate dello stabile; lamenta che il potere di scegliere l’impresa a cui affidare i lavori condominiali sia stato affidato ad una commissione in cui era presente il condomino B.T., in conflitto d’interessi; insiste sul danno cagionato al Condominio dalla tinteggiatura parziale effettuata dai condòmini A.P. e B.T.; lamenta l’inadeguata valutazione del materiale istruttorio e la violazione della regola secondo cui sarebbe invalida la delibera con la quale il condominio si determini a porre rimedio, a spese comuni, a un danno prodotto da singoli condòmini;
- che il motivo si palesa inammissibile sia perché ripropone questioni già poste in sede di merito senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni della sentenza gravata; sia perché deduce in sede di legittimità questioni – come quella del conflitto di interessi della commissione incaricata della scelta della ditta cui affidare i lavori condominiali – non trattate nella sentenza impugnata e che, postulando accertamenti di fatto, non possono essere devolute alla Corte di cassazione; sia perché svolge promiscuamente diverse contestazioni senza connetterle ai denunciati vizi di violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.;
(omissis)
- che il terzo motivo, pur esso riferito indistintamente all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e 111 Cost., attinge la statuizione di rigetto della domanda di rimozione della tenda veneziana collocata dai sigg.ri A.P. e B.T. sul loro terrazzo, censurando la sentenza gravata per non aver considerato la disposizione del regolamento condominiale che fa divieto di applicare tende (da sole) all’esterno del caseggiato; anche tale motivo va giudicato inammissibile, sia perché risulta del tutto scollegato rispetto alle norme di cui denuncia la violazione (artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.), sia per carenza di interesse, non avendo il ricorrente censurato la statuizione della sentenza gravata, autonomamente idonea a sorreggere il decisum, che la presenza di dette tende risultava provata fin dai 1983;
- che quindi in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;
- che non vi è luogo alla regolazione delle spese, in difetto di costituzione degli intimati;
(omissis)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.