“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità”. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 23439 del 12 settembre 2019, emessa nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’imposizione fiscale di un’area adibita a giardino-verde condominiale.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 12.9.2019,
n. 23439
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Con sentenza n. 3761/10/17 depositata il 25.19.2017 la CTR della Lombardia respingeva gli appelli riuniti del Comune di Pero nei confronti di S.G. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva accolto i ricorsi della contribuente avverso avvisi di accertamento emessi per le annualità dal 2008 al 2011 per l’assoggettamento ad ICI di un’area adibita a giardino-verde condominiale sul presupposto dell’originario vincolo pertinenziale del giardino in comproprietà indivisa fra tutti i condòmini.
Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Pero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente non ha spiegato difese.
(omissis)
2. Con il quarto motivo il Comune di Pero deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 4 d. lgs 504/1992 per non avere la CTR rilevato la mancanza di una dichiarazione di pertinenzialità dell’area edificabile oggetto di causa e la conseguente impossibilità di riconoscere la relativa agevolazione ICI.
La censura è fondata
L’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992 pone quale presupposto applicativo dell’ICI il “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati…”; nel successivo art. 2 il legislatore tributario ha fornito le rispettive nozioni, prevedendo al comma 1, lett. a) che “per fabbricato s’intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato la parte occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza…”; alla lett. b) del medesimo comma, che “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione…”, estendendone la nozione a tutte quelle che hanno, in fatto ed in diritto, detta vocazione edificatoria; infine nella lett. c), ha definito cosa debba intendersi per terreni agricoli.
Quanto alle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito dalla lett. a), ed avente natura speciale rispetto al regime ordinario dell’assoggettabilità al tributo, rende irrilevante il regime di edificabilità, che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire, pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo d’asservimento, rende irrilevante l’altra destinazione.
La nozione di “pertinenza”, in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell’art 817 del codice civile, cui il decreto ICI rinvia recependone anche il regime sostanziale, per cui l’area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene principale.
Questa Corte ha poi avuto modo di precisare che il regime in esame trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta convalidata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall’art. 817 c.c., e cioè dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo). Si tratta di un criterio, “fattuale” (cfr. ad es. sez. 5, n. 19161 del 2004), che impone una “indagine” che “comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti”, per cui “deve essere condotta in sede di merito” (v. ad es. sez. 5, n. 6501 del 2005) accertando “un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum. “Attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale … grava sul contribuente (quando … ne derivi una tassazione attenuata)” e “deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico”; “se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze …, non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”. Si è dunque sottolineato:
Tanto premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità” (vedi Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012 ed in motivazione da ultimo Cass. 27573/2018; Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009). Nella specie la CTR non ha tenuto conto di questo principio di diritto. A tanto provvederà il giudice di rinvio.
(omissis)
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.