Con risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’aliquota Iva ridotta sull’energia elettrica fornita al condominio purchè sia ad esclusivo servizio delle unità immobiliari residenziali. Ha inoltre precisato che non è ostativa all’agevolazione la presenza, all’interno del fabbricato, anche di negozi che però hanno accesso esclusivamente. Quindi si ha diritto all’agevolazione anche se all’interno del fabbricato, vi siano negozi che però hanno accesso esclusivamente dall’esterno e non fruiscono dei servizi di riscaldamento e illuminazione delle parti comuni.
La risposta fornita dall’Agenzia trae lo spunto dal seguente quesito: se il condominio di un fabbricato composto prevalentemente da unità residenziali, nel quale si trovano anche alcuni negozi che tuttavia sono completamente indipendenti negli accessi (solo lato strada) e non contribuiscono, quindi, al riparto delle spese condominiali di riscaldamento e illuminazione delle parti comuni, potesse fruire dell’aliquota agevolata del 10% sulla fornitura dell’energia elettrica a uso comune.
L’interpello inoltre precisa che la qualificazione come “uso domestico o promiscuo” delle parti condominiali si collega a quanto previsto dall’articolo 1117 e seguenti del codice civile che, considerando la relazione di accessorietà tra parti comuni del condominio e unità immobiliari, non consente di considerare tali parti come distinte ed autonome rispetto alle proprietà dei condomini. Nel condominio per la sua naturale conformazione, si fondono quindi la proprietà individuale del singolo condomino, sul proprio appartamento, garage, cantina, e la comproprietà sulle parti comuni condominiali.
È alla luce di tali considerazioni che l’Agenzia delle Entrate non si oppone all’applicazione dell’IVA del 10 per cento sulle bollette dell’energia elettrica relative ai consumi per il funzionamento delle parti comuni.
Nel caso di specie, l’agenzia ha ritenuto che il condominio in questione possa considerarsi esclusivamente residenziale. Infine, quanto alla usuale procedura di chiedere al fornitore dell’energia l’aliquota ridotta con apposita dichiarazione rilasciata dall’amministratore, che attesta la sussistenza dei presupposti di legge, l’agenzia puntualizza che tale dichiarazione di parte, in mancanza di una specifica norma, non solleva il fornitore dalla responsabilità della corretta applicazione dell’Iva.