Grava sui condòmini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile.
È uno dei principi di diritto richiamati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 30045/2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. n. 30045/2017
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Con ricorso al tribunale di Roma T.M. chiedeva pronunciarsi l’annullamento della delibera del 15.1.2005 con cui l’assemblea del condominio di …, aveva approvato il rendiconto consuntivo per l’anno 2003.
Deduceva che non le era stato in precedenza consentito di ottenere copia della documentazione contabile.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 65/2008 il tribunale adito accoglieva solo in parte la domanda, compensava nella misura di 5/6 le spese di lite e condannava il condominio a rimborsare a controparte il residuo 1/6.
Interponeva appello T.M..
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al condominio le spese e del primo e del secondo grado di giudizio.
Premetteva la corte che non rivestiva valenza, trattandosi di situazioni diverse, la sentenza n. 177/2013 con cui il tribunale di Roma aveva annullato la delibera del 10.6.2005 mercé la quale l’assemblea del medesimo condominio aveva approvato il bilancio consuntivo del 2004.
Indi evidenziava che alla stregua della documentazione allegata l’amministratore aveva senz’altro assolto l’obbligo di consentire ai condòmini di prendere visione e di estrarre copia della documentazione contabile giustificativa delle voci di cui al bilancio consuntivo per l’anno 2003.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.M.; ne ha chiesto sulla scorta tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il condominio di … ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il condominio ha depositato memoria.
Con il primo ed il secondo motivo, formulati congiuntamente, la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1713 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la corte di merito non ha tenuto distinte la facoltà di consultare la documentazione contabile dalla facoltà di ottenere copia della stessa documentazione.
Deduce segnatamente che la corte distrettuale ha del tutto obliterato il rifiuto dell’amministratore, debitamente rappresentato ai giudici del merito, di consegnare la documentazione in occasione dell’assemblea del 18.12.2004. Deduce che la corte ha reputato apoditticamente irrilevante la sentenza n. 177/2013 del tribunale di Roma.
(omissis)
Il primo ed il secondo motivo – da esaminare contestualmente giacché congiuntamente formulati – sono destituiti di fondamento.
Si premette che i medesimi motivi si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, da un lato, che con i mezzi di impugnazione de quibus T.M. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di Roma ha atteso (“non pare che il Giudice di Appello (…) abbia esaminato gli elementi fattuali decisivi della presente controversia”: così ricorso, pag. 7; “senza la giusta disamina di tale elemento fattuale decisivo (…) la vicenda processuale viene distorta”: così ricorso, pag. 11).
Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini si evidenzia che i vizi motivazionali sostanzialmente veicolati dal primo e dal secondo motivo rilevano nel segno della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (la sentenza della corte d’appello è stata depositata il 3.10.2014) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte romana ha peraltro specificato che non rivestiva alcun rilievo la circostanza che l’amministratore, contrariamente a quanto dichiarato nel corso dell’assemblea del 18.12.2004, non avesse affisso in bacheca un avviso circa la possibilità di fotocopiare i documenti nei giorni e nelle ore che aveva indicato – 9 giorni dal 22.12.2004 al 7.1.2005 – giacché ha ritenuto che siffatta omissione non valesse da integrare “un rifiuto preventivo e generalizzato a consentire di estrarre copia nelle giornate concordate”: così sentenza d’appello, pag. 3).
Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto caratterizzante la res litigiosa, ovvero il concreto assolvimento da parte dell’amministratore del condominio di …, dell’obbligo di consentire ai condòmini di prendere visione e di estrarre copia a loro spese della documentazione contabile.
L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta perciò in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
Del resto questa Corte spiega che grava sui condòmini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile (cfr. Cass. 28.1.2004, n. 1544).
In pari tempo gli assunti della ricorrente secondo cui “il rifiuto opposto nell’assemblea del 18 dicembre costituisce la chiave di lettura anche per gli altri [rifiuti]” (così ricorso, pag. 12) e secondo cui “la mancata precisazione, da affiggere in bacheca, della facoltà di ottenere le copie una volta giunti al domicilio dell’amministratore (…) attesta il perdurante rifiuto dell’amministratore all’estrazione delle copie” (così ricorso, pag. 12), si risolvono nella prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi involgono gli aspetti del giudizio afferenti al libero convincimento del giudice, sì da sostanziarsi in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti della corte di merito (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).
Peraltro verso la corte d’appello ha reputato irrilevante la sentenza del tribunale di Roma n. 177/2003 non già apoditticamente, sibbene giacché ha ritenuto che “non è possibile sovrapporre situazioni di fatto e di diritto diverse” (così sentenza d’appello, pag. 2).
(omissis)
La Corte così provvede:
rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
(omissis)