L’irregolarità urbanistica dell’immobile promesso in vendita non blocca la sentenza di trasferimento. L’atto resta valido anche se il titolo edilizio è stato concesso per una diversa destinazione d’uso del bene. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 5 marzo 2021 n.6191.
Con questa pronucia i giudici danno seguito ad un indirizzo giurisprudenziale già consolidato. Nel caso di specie – secondo la Corte – l’irregolarità urbanistica non era neanche relativa alla mancanza del permesso di costruire ma solo alla destinazione d’uso del bene. Si trattava, dunque, di una mera irregolarità urbanistica poi oggetto di sanatoria.
Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Da qui la decisione della Corte di Cassazione: “il preliminare è valido e l’irregolarità urbanistica dell’immobile lamentata dalla ricorrente non rileverebbe neanche ai fini della nullità del contratto definitivo, in quanto l’irregolarità urbanistica dell’immobile promesso in vendita non blocca la sentenza di trasferimento. In presenza degli estremi della licenza, infatti, l’atto resta valido anche se il titolo edilizio è stato concesso per una diversa destinazione d’uso del bene.”