Incombe sul conduttore, ai sensi degli articoli 1590 e 1588 cod. civ., l’onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all’immobile locato al termine della locazione e all’atto della riconsegna, restando esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo della cosa in costanza di rapporto. È il principio richiamato dal Tribunale di Ivrea con la sentenza 376/2016, di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE DI IVREA
Sent. n. 376/2016,
pubblicata il 11/05/2016
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, … e …, sul presupposto del rapporto di locazione intercorso con … in forza di contratto 1.2.2013 (regolarmente registrato in data 13.2.2013) ed avente ad oggetto l’immobile … hanno chiesto la condanna di quest’ultima, in qualità di conduttrice dell’immobile, al pagamento di euro 2.945 a titolo di canoni non pagati nei mesi di dicembre 2013, aprile-giugno 2014 e di spese condominiali del periodo 1.2.2013-30.6.2014, nonché al pagamento di euro 949 a titolo di risarcimento dei danni riscontrati nell’immobile a seguito dell’avvenuta riconsegna. In subordine hanno chiesto compensarsi quanto dovuto con la somma di euro 1.100 ad essi consegnata a titolo di cauzione al momento della sottoscrizione del contratto a titolo di locazione.
Non si è costituita la resistente sicché con ordinanza 30.9.2015 ne è stata dichiarata la contumacia.
All’udienza 16.12.2015 è stato escusso un teste dei ricorrenti …; alla successiva udienza questi hanno rinunciato all’ulteriore teste intimato ma non comparso e la causa è stata rinviata all’odierna udienza ove, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta a decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
2.1. È fondata la richiesta di corresponsione dei canoni non pagati in relazione ai mesi di dicembre 2013 e dal mese di aprile al mese di giugno 2014, nonché la richiesta di corresponsione delle spese condominiali maturate nel periodo 1.2.2013-30.5.2014.
(omissis)
2.2. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’immobile e quantificati in euro 949, si rileva quanto segue.
Non merita accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma di euro199 spesa per l’acquisto del forno. Infatti, per un verso, l’elenco dei beni presenti nell’immobile locato, allegato al contratto di locazione (doc. 2), non prevedeva il forno (al contrario indicando espressamente la colonna frigo e il piano cottura); per altro verso, i resistenti non hanno offerto elementi per ritenere che lo scontrino d’acquisto di euro 199 sia riferibile all’acquisto del forno da porre nell’immobile locato.
È invece da accogliersi, in parte, la domanda di condanna in relazione agli ulteriori danni riscontrati nell’immobile.
Sul punto occorre rilevare che incombe sul conduttore, ai sensi degli articoli 1590 e 1588 cod. civ., l’onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all’immobile locato al termine della locazione e all’atto della riconsegna, restando esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo della cosa in costanza di rapporto (cfr. Cass. sez. 3, 5.2.2014, n. 2619).
Mentre i danni relativi alla rottura della serratura del portoncino d’ingresso, della maniglia della portafinestra e della fune riavvolgibile non paiono riconducili al normale uso della cosa sicché, in assenza di prova liberatoria da parte della resistente, gli stessi vanno risarciti, quanto invece ai danni connessi ai buchi nelle piastrelle (come documentati nelle foto allegate sub doc. 4) si ritiene che gli stessi rientrino tra quelli connessi al normale uso della cosa, durato peraltro più di un anno nel caso di specie.
Ne consegue che ai ricorrenti spetta, in via equitativa, tenuto conto del preventivo di spesa prodotto (doc. 5), la somma di euro 375 in relazione ai danni connessi alla serratura del portoncino d’ingresso, alla maniglia della portafinestra e alla fune riavvolgibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.3. In conclusione, da quanto dedotto discende che … deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti la somma di euro1.845, oltre interessi a far data dal 4.8.2014 a titolo di canoni non pagati e spese nonché la somma di euro 375 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danni all’immobile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (euro 1.100,01- euro 5.200,00), in complessivi euro 2.010 (di cui euro 405 per la fase di studio, euro 405 per la fase introduttiva, euro 600 per la fase istruttoria ed euro 600 per la fase decisoria), oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 co. 2 d.m. 55 cit.
P.Q.M.
Condanna … a corrispondere a … la somma di euro 1.875 a titolo di canoni non pagati e spese, oltre interessi dal 8.4.2014.
Condanna … a corrispondere a … la somma di euro 375 a titolo di danni all’immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna … a rimborsare le spese di lite che sono liquidate in complessivi euro 2.010 oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15 %.