[Fonte: Confappi]
L’amministratore è obbligato a fornire al creditore, anche se terzo rispetto al condominio, l’anagrafe condominiale completa, con indicate le quote millesimali di ciascuno. Questo quanto stabilito dal tribunale di Monza con sentenza 3717 del 2015.
Una novità rispetto all’art 63 del Codice civile, che non entra nel merito dei dati appartenenti a tutti i condòmini, ma riguarda solo le generalità dei morosi. L’amministratore infatti, se interpellato, è tenuto a rendere noti, ai creditori non ancora soddisfatti, i dati dei soli condòmini morosi. Non si pronuncia in ogni caso sul trattamento dei dati dei condòmini in regola con i pagamenti, per i quali la divulgazione dei dati rimane quindi protetta ai sensi dall’articolo 23 del Dlgs 196/2003.
Cambia tutto invece, entrando nel merito del provvedimento del tribunale di Monza. L’amministratore è stato condannato a divulgare i dati richiesti dal creditore: elenco completo dei condòmini con relativo riparto millesimale di proprietà. Il giudice rileva che l’articolo 63 debba essere visto nel merito del credito da riscuotere e distingue tra un debito già deliberato in assemblea e uno invece riguardante una spesa imprevista non ancora oggetto di delibera. Nel primo caso in presenza di delibera e di riparto della spesa, l’amministratore è in grado di specificare, nell’immediato, al creditore quali siano i morosi. Nel secondo caso invece, in assenza di delibera, tutti i condòmini sono tenuti pro quota a pagare il terzo creditore, non sussistendo in tal caso il principio di sussidiarietà dell’art 63, comma 2 del Codice civile, da cui deriva la decisone del giudice, che si appella al fatto che al creditore non è dato sapere né se l’assemblea sia stata informata, né se abbia deliberato il riparto per riscuotere il suo credito. Di conseguenza tutti i condòmini sono potenzialmente morosi: sarà poi l’amministratore a comunicare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota. Per questo motivo, l’ordinanza estende il principio informativo dell’art 63, a tutta l’anagrafica condominiale, bypassando così, il Dlgs 196/2003, sulla tutela dei dati personali.