Dal punto di vista degli oneri condominiali, poiché il contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano inteso come bene unico, anche la posizione dei comproprietari dell’unità immobiliare non può che risultare unitaria. È quanto disposto dal Tribunale di Genova con la sentenza 16359 del 14 dicembre 2015, di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. III, sent. 14.12.2015,
n. 16359
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(omissis)
Tanto premesso, passando al merito della vertenza, la domanda attorea deve essere rigettata.
Giurisprudenza costante della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e fa propria, sostiene la solidarietà di tutti i comproprietari della singola unità abitativa verso il condominio per il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea (Corte Cass. n. 21907/2011; Corte Cass. n. 335/70; Corte Cass, n.4769/78). I Giudici di legittimità ritengono che, in materia di obbligazioni condominiali, nei casi di diversi proprietari di un immobile, si applichi la presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., secondo cui “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Inoltre, quanto ritenuto dalla Corte è coerente con la stessa destinazione delle cose comuni, serventi a porzioni reali dell’immobile, e non già a quote ideali. A ciò aggiungasi che l’art. 67 disp. att. cod. civ., prevede che i comproprietari abbiano un solo rappresentante nell’assemblea.
Di conseguenza dal punto di vista degli oneri condominiali, poiché il contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano inteso come bene unico, anche la posizione dei comproprietari dell’unità immobiliare non può che risultare unitaria, con la conseguenza che nei confronti del condominio non può invocarsi un obbligo di pagamento parziale delle dovute spese condominiali in forza della parzialità del proprio diritto perché ciò che conta è la contitolarità del bene condominiale, che obbliga in via unitaria verso il condominio stesso, salvo il rimborso degli altri comproprietari per quanto di loro spettanza.
In conclusione, nel caso di specie, dove l’unità immobiliare appartiene a più soggetti tra cui parte attrice, l’amministratore è legittimato a richiedere anche al solo comproprietario I.S. il pagamento integrale degli oneri condominiali dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D. 10 marzo 2014, ridotti del 50% data la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1. Rigetta le domande di parte attrice.
2. Condanna … al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2417,50 oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre Iva e CPA per il procedimento di merito.
3. Condanna … al pagamento in favore del Condominio in persona del suo amministratore pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 876 oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre Iva e CPA per il sub procedimento cautelare.