PERIZIA SUI FRONTALINI DEI BALCONI: CHE FARE SE LA PARCELLA È TROPPO SALATA?
La perizia tecnica sui frontali dei balconi è giudicata troppo onerosa dal condominio e sia il giudice d’appello sia la Cassazione gli danno ragione riducendo la parcella dell’ingegnere sulla base dell’assunto che “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica”. Di seguito un estratto della sentenza.
——————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. 6 civ. sent. 9.5.2016,
n. 9352
——————–
Svolgimento del processo
F.L. s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi all’ing. L.B., nominato CTU nel giudizio civile promosso da alcuni condòmini dell’edificio sito in Genova, via …; compensi determinati in euro 8.914, sulla base degli scaglioni di valore di cui all’art. 11 del d.m. 30 maggio 2002 in materia di costruzioni edilizie, in relazione al valore delle opere da eseguire, stimato in euro 317.517.
Il giudice dell’opposizione rilevava che la norma di riferimento era stata correttamente individuata dal primo giudice; che dalla lettura della relazione peritale emergeva, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, che la stima delle opere da eseguire riguardava solo i frontalini dei balconi, che costituiva l’oggetto dell’incarico; che non trovava riscontro nel testo del quesito l’assunto dell’opponente secondo cui il CTU era stato incaricato di stimare solo il valore delle opere dei frontalini dei balconi del prospetto principale; che tuttavia i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione di buona parte delle opere stimate ammontavano a meno di un decimo di quelli stimati. Sulla base di tali elementi il giudice dell’opposizione riteneva che la stima delle opere fatta dal CTU, la quale aveva un oggetto più ampio dell’appalto conferito, fosse certamente sovrabbondante, e che quindi il compenso dovesse essere determinato sui livelli minimi della tariffa applicabile e cioè in euro 5.000 per onorari e in euro 141 per spese.
L.B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
F.L. s.p.a. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, rilevando che il giudice dell’opposizione ha liquidato un importo che non trova riscontro nella tariffa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1708 cod. civ., dolendosi del fatto che il giudice dell’opposizione non abbia considerato la complessità dell’accertamento peritale, certamente non limitato alla sola stima delle opere necessarie per il ripristino dei frontalini, atteso che a tal fine era stato necessario verificare le condizioni di conservazione di molte strutture dell’edificio condominiale.
3. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato.
Dalla stessa esposizione effettuata dal ricorrente, e segnatamente dal prospetto degli scaglioni rilevanti nel caso di specie riportato in ricorso, emerge che la tariffa è configurata sulla base di valori minimi e massimi.
La liquidazione del compenso è stata effettuata con il decreto emesso dal giudice del procedimento sulla base dei valori massimi. La determinazione del compenso fatta dal giudice dell’opposizione si colloca all’interno di detti valori ed è più vicina ai minimi che ai massimi, tenuto conto di un dato concreto, rappresentato dal raffronto tra le opere stimate come necessarie dal CTU e quelle che poi sono state commissionate dal Condominio con contratto di appalto.
3.1. Orbene, «in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione» (Cass. n. 27126 del 2014; Cass. n. 20235 del 2009).
Nella specie, il giudice dell’opposizione ha dato conto delle ragioni per le quali ha operato la disposta riduzione del compenso al C.T.U. e ha determinato il compenso nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalla tariffa applicabile. Ne consegue che, nel mentre non è configurabile violazione di legge, non può neanche ritenersi sussistente un vizio di motivazione (non formalmente denunciato, ma chiaramente espresso soprattutto nel secondo motivo), atteso che l’ordinanza impugnata è stata depositata dopo 1’11 settembre 2012 ed è quindi soggetta all’applicazione della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che consente solo la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (sulla portata della innovazione, v. Cass., S.U., n. 8053 del 2014).
4. Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
5. Poiché il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.