[A cura di: studio legale MaBe & Partners]
Il sig. (omissis) impugnava innanzi al Tribunale di Roma, le delibere del condominio del quale era condomino, nelle parti relative all’approvazione del rendiconto e della gestione del riscaldamento per gli anni 1999/2000, e al rigetto della richiesta di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, assumendone la contrarietà alla legge. Il condomino chiedeva di accertare che non era più tenuto a contribuire alle spese relative alla gestione dell’impianto centralizzato, chiedendo altresì la condanna del condominio alla restituzione delle spese di riscaldamento.
Il condominio, costituitosi in giudizio, in primis sollevava eccezioni di rito, ritenendo altresì che non vi fossero i requisiti, all’interno del regolamento condominiale, che legittimassero il condomino a distaccarsi dal riscaldamento centralizzato.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2006, riteneva legittimo il distacco operato dall’attore, ma contestualmente riteneva applicabili le disposizioni di cui al regolamento contrattuale circa la sussistenza dell’onere in capo al condomino delle spese relative alla conservazione e uso dell’impianto centralizzato. Tale sentenza è stata confermata sostanzialmente anche dalla Corte d’Appello di Roma nel 2014.
Avverso a tale pronuncia, il sig. (omissis) proponeva ricorso per Cassazione, adducendo la violazione degli art. 1123, 1322, 1102, 1104 e 118 del codice civile. Il ricorrente riteneva legittimo il distacco dall’impianto centralizzato in quanto esso non può essere limitato dal regolamento condominiale alla luce delle finalità di interesse generale sottese al risparmio energetico.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11970 del 12 maggio 2017, è intervenuta ritenendo compatibile le previsioni regolamentari con il diritto di distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Al tempo stesso la Cassazione ha ritenuto legittima la delibera assembleare che, in deroga al criterio di ripartizione delle spese dettate dall’art. 1123 c.c., dispone che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio. La Cassazione ha precisato che è legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento anche senza la necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condòmini. Il distacco dall’impianto centralizzato è legittimo purché l’impianto stesso non ne sia pregiudicato e non comporti uno squilibrio termico. Ne consegue che il condomino è esonerato dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato. Le uniche spese che gli possono essere imputate sono quelle relative alla manutenzione straordinaria, alla conservazione e alla messa a norma dell’impianto stesso.