Il termine prescrizionale per la denunzia dei vizi decorre dalla
conoscenza effettiva del vizio stesso. È una delle massime pronunciate,
nell’ambito della sentenza 23916 del 24 novembre 2015, dalla Corte di
Cassazione, chiamata a decidere su una diatriba relativa all’isolamento a
cappotto di un condominio.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent.24.11.2015,
n. 23916
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 14.12.1994 A.G. ed altri, a seguito di atp, evocavano
davanti al Tribunale di Padova T.E. snc deducendo di aver acquistato dalla
Cooperativa C. srl alcuni appartamenti in via … a Montemerlo di Cervarese Santa
Croce (Padova) il cui rivestimento-cappotto era stato fornito ed installato
dalla T.E. ed aveva manifestato gravi vizi, essendosi create fessurazioni con
infiltrazioni di acqua ed umidità.
La T.E. aveva tentato più volte la riparazione rilasciando, tra
l’altro, il 4.12.1989, dichiarazione di garanzia di cui al doc. n. 1 prodotto.
Chiedevano il risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di
causa.
La convenuta eccepiva decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c.
sostenendo che i vizi non potevano ricondursi ai gravi difetti e prospettando
la responsabilità di L. srl, chiamata in causa, che aveva fornito i pannelli in
sughero utilizzati per il rivestimento, rivelatisi difettosi ed acquistati su
indicazione della committente Cooperativa C..
L. srl si associava alle eccezioni preliminari, sosteneva che l’unica
azione proponibile da T.E. fosse quella prevista dall’art. 1495 c.c., sollevava
eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia evidenziando di
non avere mai avuto alcun rapporto con gli attori e di non accettare il
contraddittorio su eventuali loro domande.
Istruita la causa con ctu e prova testimoniale, il Tribunale, con
sentenza n. 1033/2004, condannava T.E. ai danni in euro 46.997,58 oltre
accessori e rigettava la domanda di T.E. nei confronti di L., decisione
appellata da T.E. ed in via incidentale dagli attori che lamentavano la mancata
condanna in solido di L. mentre quest’ultima chiedeva il rigetto delle
impugnazioni.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1014 del 15.6.2009,
rigettava gli appelli osservando che con l’intervento di ripristino del
4.12.1989, accompagnato dall’obbligazione di garanzia, era sorto un nuovo
rapporto obbligatorio e la domanda risarcitoria del dicembre 1994 era
tempestiva.
T.E. non aveva svolto alcuna domanda di garanzia ma indicato L. quale
unico responsabile e, peraltro, dalla ctu era emerso che i pannelli in sughero
erano di ottima qualità.
La circostanza che la scelta dei materiali sia stata suggerita dalla
committenza non esonerava l’appaltatore da responsabilità per la errata scelta
dei materiali.
Ricorre T.E. con otto motivi, e relativi quesiti, resistono A.G. ed
altri, non svolge difese L..
Vi è memoria dei resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1667 II, 1669 c.c.,
14 preleggi per avere la Corte implicitamente applicato in via analogica la
norma eccezionale dell’art. 1667 II in un caso relativo a rovina e difetti di
cui all’art. 1669 c.c., con relativo quesito.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2946 per esser
stato ritenuto l’intervento di ripristino riconoscimento dei vizi producendo
l’insorgere di un nuovo rapporto obbligatorio slegato dai termini dell’art.
1669 c.c., con quesito.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione circa il ripristino
del 4.12.1989 con momento di sintesi indicato nell’erroneo riferimento a nuovo
rapporto obbligatorio.
Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione per avere T.E. quale
nudus
minister eseguito le
istruzioni impartite dalla committente a mezzo del direttore dei lavori e dalla
L., con momento di sintesi.
Col quinto motivo si lamenta insufficiente motivazione sul mezzo di
gravame relativo alla responsabilità per la erronea scelta dei materiali, con
momento di sintesi.
Col sesto motivo si lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. sulla
valutazione della ctu, con quesito.
Col settimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere
la Corte territoriale qualificato la domanda nei confronti di L. come istanza
diretta a farla dichiarare unica responsabile, con quesito.
Con l’ottavo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. per la
condanna solo di T.E..
Le censure violano il principio di specificità e denunziano promiscuamente
vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e di motivazione tentando
un riesame del merito non consentito in questa sede, rispetto ad una decisione
che, come dedotto, ha osservato che con l’intervento di ripristino del
4.12.1989, accompagnato dall’obbligazione di garanzia, era sorto un nuovo
rapporto obbligatorio e la domanda risarcitoria del dicembre 1994 era
tempestiva.
T.E. non aveva svolto alcuna domanda di garanzia ma indicato L. quale
unico responsabile e, peraltro, dalla ctu era emerso che i pannelli in sughero
erano di ottima qualità
La circostanza che la scelta dei materiali sia stata suggerita dalla
committenza non esonerava l’appaltatore da responsabilità per la errata scelta
dei materiali.
I motivi ripropongono in parte nella sostanza le censure in appello e
la riportata dichiarazione del 4.12.1989, a firma dell’amministratore della
T.E., in cui testualmente si legge: “Eseguiti lavori di ripristino su facciate
esterne … con applicazione veneziano rustico su facciate esterne. Sui lavori
vige la garanzia della nostra ditta” si ritorce contro l’odierna ricorrente.
Questa Corte ha precisato, peraltro, che il termine prescrizionale per
la denunzia dei vizi decorre dalla conoscenza effettiva del vizio (Cass.
16.2.2015 n. 3040, Cass. 8.5.2014, n. 9966) e che è inammissibile la denunzia
ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine a profili di natura processuale (Cass. n.
12514/2013, Cass. n. 11801/2013, Cass, n. 7871/2012).
Giova rilevare, anche, che la sentenza riferisce del motivo di appello
della odierna ricorrente che lamentava esser vero, come affermato dal primo
giudice, che i termini di cui all’art. 1669 c.c. erano nuovamente iniziati a
decorrere dal 4.12.1989 ma era pur vero che soltanto il 28.3.1994 era stato
depositato il ricorso per atp, concludendo per la tempestività dell’azione
risarcitoria del dicembre 1994.
Le censure si traducono anche in una tardiva critica alla ctu mentre
non è impugnata l’affermazione della sentenza sull’ottima qualità dei pannelli
in sughero forniti dalla L., il che rende irrilevanti le altre censure riferite
alla stessa.
L’interpretazione della domanda spetta al Giudice e non si forniscono
elementi idonei a ribaltare la decisione assunta.
Va anche rilevato che il riconoscimento dei vizi esonera dalla denunzia
(Cass. 20.4.2012 n. 6263, 10.9.2009 n. 19560, 24.11.2008 n. 27948, 23.5.2000 n.
6682).
I quesiti ed i momenti di sintesi della chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione sia viziata non osservano il
d.1gs. n. 40/2006, applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza
pubblicata il 15.6.2009 essendo meramente assertivi e non concretamente
funzionali all’accoglimento delle censure (S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass.
823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009).
Ne deriva il rigetto delle censure con l’ulteriore precisazione che il
quesito ed il quinto motivo non sono pertinenti mentre il sesto difetta di
autosufficienza.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna
alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
liquidate in euro 5.200
di cui 5.000 per compensi, oltre accessori.