Per considerare o meno valida la convocazione dell’assemblea, conta non la data in cui il condomino è fisicamente entrato in possesso della raccomandata, bensì quella del primo tentativo di consegna presso la sua abitazione, pur se non andato a buon fine a causa dell’assenza del destinatario. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22311 del 3 novembre 2016, di cui riportiamo un estratto.
——————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 3.11.2016,
n. 22311
——————-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2004 B.F. impugnava la delibera assunta dall’assemblea del Condominio …, della quale era venuta a conoscenza solo attraverso una missiva speditale il 20 aprile 2004 dall’amministratore, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità perché adottata senza darne avviso preventivo a tutti i condòmini.
Si costituiva il Condominio ed opponeva che l’amministratore aveva regolarmente e tempestivamente dato comunicazione con raccomandate postali della data dell’assemblea a tutti i condòmini, compresa l’attrice B.F.. Chiedeva perciò il rigetto della domanda e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ritenuto che non era prevista alcuna forma particolare per la comunicazione delle convocazioni dell’assemblea e che il Condominio convenuto aveva provato di avervi provveduto con la produzione dell’elenco delle raccomandate corredato da timbro postale e della attestazione dell’Amministrazione P.T. (dalla quale emergeva che la raccomandata era stata consegnata in data 18 aprile 2003 a “C. D., delegato della sig.ra B.F.”), rigettava la domanda attrice e quella riconvenzionale.
Avverso tale pronuncia proponeva appello B.F. .
Si costituiva il Condominio …, eccependo l’inammissibilità del gravame e la sua infondatezza.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 31 agosto 2011, in riforma della impugnata sentenza, annullava la delibera assembleare del 23 aprile 2003, sulla base, delle seguenti considerazioni: a) il termine libero di cinque giorni prescritto dall’art. 66, 3 co. disp. att. c.c. deve farsi decorrere dalla ricezione da parte del condomino della convocazione (e non dalla spedizione della stessa), avendosi riguardo, nel caso di duplice convocazione dell’assemblea effettuata con un unico avviso, alla data di prima convocazione; b) poiché la consegna della raccomandata al delegato della B. risultava avvenuta il 18 aprile 2003, il termine suddetto non poteva considerarsi rispettato con riferimento all’adunanza del 22 aprile 2003, con la conseguenza che la delibera assunta senza la sua partecipazione doveva reputarsi invalida.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio …, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. B.F. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1335 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c.). Secondo l’istante, la Corte d’appello non aveva tenuto conto che la raccomandata contenente la convocazione per l’assemblea del 22 aprile 2003, inviata alla residenza della B.F. in data 8 aprile 2003, era stata, dopo l’infruttuoso tentativo di recapito, posta in giacenza presso l’ufficio postale di Caserta in data 9.4.2003, previo rilascio del relativo avviso, per essere poi ritirata in data 18 aprile 2003: in conseguenza – assume il ricorrente – già in data 9 aprile 2003 il plico doveva ritenersi entrato nella disponibilità della destinataria.
Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza e di specificità del motivo. L’atto di impugnazione risulta infatti corredato di una esauriente esposizione dei fatti e la censura svolta non evidenzia la denunciata genericità.
Il motivo, poi, è fondato.
Per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata (omissis).
Pertanto, in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.
Ne discende che il riferimento, operato dalla Corte di appello, al momento della consegna del plico raccomandato è improprio.
Di qui la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà conformarsi al principio di diritto enunciato e dovrà pure provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese.