In materia di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro per un trasferimento immobiliare, la decisione della Commissione tributaria fondata sul generico riferimento alla consultazione della banca dati dell’Agenzia del territorio, è viziata da un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento del giudice di merito con riferimento sia alla genericità degli elementi di confronto sia a quando dedotto nella perizia di parte. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 6810 del 21 marzo 2014. Di seguito, un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ.- T, ord. 21.3.2014, n. 6810/14
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da (omissis) contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 352/21/11 che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (omissis) per imposta di registro. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione per l’assoluta carenza motivazionale.
La censura è infondata: la concisione della motivazione non rende impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento della decisione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 2697 c.c., 51 e 52 dpr 131/86 nonché la insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR ha rigettato l’appello facendo generico riferimento alla consultazione della banca dati dell’Agenzia del Territorio senza alcuna specifica motivazione circa le contrastanti conclusioni della perizia di parte. Fondata è la censura in ordine alla motivazione, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, con riferimento sia alla genericità degli elementi di raffronto sia a quanto dedotto nella perizia di parte.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.