l rifacimento di una terrazza eseguita con opere temporanee non necessita di un permesso a costruire, né del nulla osta della Capitaneria di porto, né del parere della Sopraintendenza. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 5570/2021.
Secondo l’ente giudicante, per il rifacimento della terrazza contestato, nel caso di specie non si può rinvenire ad nuova volumetria né nuova superficie coperta in quanto non realizzata con elementi fissi e permanenti. Il caso riguardava la trasformazione di una terrazza originariamente aperta su tre lati la quale veniva chiusa con una copertura in lastroni rimovibili in PVC.
Il Consiglio di Stato ha pertnato precisarto che inassenza di nuova volumetria e superficie coperta basta la SCIA.