Rompere o vandalizzare la porta di un’abitazione in condominio non integra il reato di danneggiamento privato. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 44953/2016. Vediamo perché.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen.,
sent. n. 44953/2016
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(omissis)
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina con sentenza del 13/04/2016, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di M.R. – imputato del reato di cui all’art. 635 del c.p. (danneggiava la porta di ingresso dell’abitazione di G. S.) – perché il reato non è previsto dalla legge come reato.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina rilevando che la porta di ingresso di un’abitazione è cosa esposta alla pubblica fede. Pertanto sussistendo l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, del c.p. il reato non è depenalizzato.
Il ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi (la Corte ha precisato che tanto non trova riscontro quando l’effrazione riguardi la porta d’ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l’inviolabilità da parte di terzi; Sez. 2, Sentenza n. 44331 del 12/11/2010).
È evidente che il principio di diritto di cui sopra vale ancor di più per la porta di ingresso di un’abitazione posta all’interno di un condominio (come si apprende essere la porta di ingresso danneggiata dal M.R.; si veda pagina 2 del ricorso).
2. Pertanto, nel caso di specie, correttamente il G.U.P. ha ritenuto il reato di danneggiamento non aggravato; quindi il fatto non è previsto come reato in forza di quanto disposto dal D. L.vo 15/01/2016 n. 7.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.