Se il furto di una bicicletta avviene all’interno di un’area chiusa di pertinenza condominiale, il ladro non può invocare l’attenuante del danno di speciale tenuità. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di cui riportiamo un estratto.
——————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. IV pen., sent. n. 7895,
ud. 15.12.2015
——————–
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Modena in composizione monocratica con sentenza resa ad esito di giudizio abbreviato in data 24/07/2014, dichiarava D.S.M. responsabile del reato di furto di una bicicletta commesso ai danni di A.P. in data 23/7/2014 in Modena e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 numero 2 c.p e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ridotta la pena per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza 29/04/2015, respingeva l’appello e confermava la gravata sentenza.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla insussistenza della invocata attenuante.
In particolare, il ricorrente si lamentava che la Corte territoriale, nell’escludere l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p.: a) avrebbe argomentato in modo illogico sul luogo dove la cosa rubata si trovava (il valore di un bene non dipende dal luogo in cui lo stesso si trovava, ma dal suo valore di mercato); b) avrebbe affermato che il valore della bicicletta era di circa 150-200 euro, senza precisare se il suddetto valore fosse l’effettivo valore di mercato della bicicletta (che era, ovviamente, usata) ovvero il costo necessario da affrontare (o affrontato) per l’acquisto di una bicicletta della stessa marca e dello stesso modello di quella sottratta; c) non avrebbe considerato il valore soggettivo che il bene aveva per l’imputato (che viveva ai margini della società, in condizioni economiche disagiate) e per la persona offesa (che viveva in una delle più prestigiose vie del centro della città di Modena); d) avrebbe ritenuta irrilevante la durata della sottrazione e l’assenza di danneggiamento, dati che, invece, secondo il ricorrente, sarebbero rilevanti alla luce di principi affermati da questa Corte in altri procedimenti.
In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto dapprima guardare il valore oggettivo del bene sottratto e, qualora fossero sorti dubbi sulla tenuità del citato valore, avrebbe dovuto accedere ai criteri complementari costituiti dalle condizioni economiche delle parti ed alla durata complessiva della sottrazione. La Corte – poiché aveva considerato “non minimale” il valore della bicicletta sottratta, pari a circa 150-200 euro – avrebbe dovuto ricorrere anche agli altri criteri complementari sopra indicati. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto, da un lato, ha ritenuto non minimale il danno e, dall’altro, non ha fatto ricorso ai criteri complementari dettati per apprezzare la minimalità del danno (condizioni economiche soggettive delle parti e durata della sottrazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, se non inammissibile, è infondato.
Il Tribunale di Modena e la Corte di appello di Bologna hanno ritenuto che l’odierno ricorrente si è impossessato della bicicletta di P.A., del valore di circa 150/200 euro, sottraendola dall’area condominiale ove era collocata (azione questa che era stata osservata da un cittadino che aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine).
In particolare, la Corte territoriale ha escluso che nel caso di specie sia applicabile l’attenuante del danno di speciale tenuità, in quanto la bicicletta non era abbandonata a sé stessa sulla pubblica via o in un luogo di indiscriminato accesso, ma era stata parcheggiata nella rampa di accesso ai garages sotterranei di pertinenza di un condominio (e, quindi, in un luogo ritenuto sicuro, non aperto a chiunque, ma chiuso con un cancello metallico con apertura automatica a chiave, come si desumeva dal verbale di arresto); ha osservato che l’attenuante è valutabile in base al valore oggettivo del bene rubato, a prescindere da eventi successivi (quali il suo recupero grazie all’intervento delle forze dell’ordine), ed in rapporto al depauperamento che il proprietario avrebbe subito in caso di mancato recupero della refurtiva).
Al riguardo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sent. n. 35535 del 12/7/2007, hanno statuito che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.
A detto principio di diritto risulta essersi attenuta la Corte territoriale, che ha valutato il danno patrimoniale oggettivo complessivamente cagionato alla vittima sulla base di plausibili criteri di verosimiglianza, il cui apprezzamento, essendo sorretto da logica ed adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.