In condominio apre un night club “camuffato” da associazione culturale : almeno così il locale si promuove a livello pubblicitario, e così lo considerano i condòmini che chiedono al comune di bloccarne l’attività. Ecco come si è pronunciato, in merito, il Tar del Lazio.
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TAR LAZIO
Sez. II ter, sent. n. 4333/2016
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FATTO E DIRITTO
Nell’odierno giudizio, ricorre il Condominio di via … ed alcuni condòmini, i quali si oppongono all’apertura ed al funzionamento del “(Omissis) night club” che consisterebbe in un esercizio aperto al pubblico e condotto al piano terra dello stabile, asseritamente senza il possesso né delle opportune autorizzazioni e licenze di polizia, né dei presupposti per ottenerle.
In particolare, sarebbe dissimulato, sotto le apparenze di una attività di tipo latamente culturale, un vero e proprio esercizio di pubblico spettacolo ed intrattenimento notturno; il tesseramento all’ingresso sarebbe solo formale e servente allo scopo di mascheramento dell’attività; non sussisterebbero le condizioni di sicurezza; sarebbe violato anche il regolamento condominiale che vieta tale genere di attività; il locale si sarebbe trasferito da precedente indirizzo ove risultava qualificato anche formalmente come “pubblico esercizio”.
Il Condominio sollecitava l’Amministrazione comunale con numerose istanze e diffide, tutte in atti.
(omissis)
Il Dipartimento Cultura riscontrava tale ultima nota attestando l’inesistenza di autorizzazioni di alcun genere; ulteriori comunicazioni del 25 novembre e del 1 dicembre seguivano da parte del Condominio che segnalava l’avvenuto avvio dell’attività, la cui reale natura illustrerebbero i numerosi materiali pubblicitari, anche via web raccolti dallo stesso Condominio e prodotti in giudizio.
Da ultimo, il Dipartimento Cultura, con il provvedimento impugnato, all’esito di un accesso assistito da personale della Polizia di Stato escludeva la sussistenza di quanto denunciato, avendo accertato la presenza nei locali di soli otto associati, musica basso volume e nessun presupposto per qualificare l’attività in termini di pubblico esercizio.
Quest’ultimo atto viene quindi impugnato con l’odierno ricorso per difetto di motivazione e con domanda di accertare l’illegittimità del silenzio sulle istanza-diffida in materia di presupposti della SCIA edilizia di trasformazione del locale.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Nella camera di consiglio dell’8 marzo 2016 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, uditi i difensori circa i presupposti di completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi e provvedere motivatamente sull’istanza della parte ricorrente di più approfondita verifica delle attività effettivamente condotte nel locale meglio indicato, secondo l’ampio materiale probatorio prodotto dalla parte ricorrente stessa (che include attività pubblicitaria e documentazione proveniente da siti internet).
Invero, il provvedimento oggetto di gravame si limita ad affermare che, da sopralluogo effettuato, risultano attività compatibili con la natura di associazione culturale della conduttrice del locale medesimo; tuttavia, tale risultanza collide in maniera evidente con le allegazioni istruttorie di parte ricorrente, che documenta la sussistenza di ingenti messaggi pubblicitari che illustrano l’offerta al pubblico di un genere di intrattenimento riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo.
Sul punto, le difese di Roma Capitale non hanno offerto al giudizio elementi di fatto di diverso tenore, o di portata tale da indurre a dubitare della genuinità e dell’attendibilità delle indicazioni offerte dalla parte ricorrente; quest’ultima, del resto, invoca l’effettuazione di più accurati controlli che, da parte della PA hanno carattere e connotati di doverosità, trattandosi di attività di verifica della sussistenza dei presupposti attinenti la pubblica sicurezza.
I nuovi controlli dovranno essere effettuati con le opportune modalità e condizioni, anche orarie ed “a sorpresa”, tenendo conto del particolare tipo di attività che si assume esercitata nei locali ed in ragione dei delicati interessi in gioco, per accertare quanto denunciato da parte ricorrente, entro congruo termine dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, assicurando ogni opportuna documentazione, anche fotografica, delle attività di controllo medesimo.
Dal momento che le attività di verifica che l’Amministrazione ha posto in essere non sono sufficienti e dovranno essere reiterate, non v’è luogo all’esame della fondatezza dell’istanza, dipendendo il relativo esito dal nuovo esercizio di poteri amministrativi ancora da compiersi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) ordina all’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nei termini di cui in parte motiva e con le rispettive modalità.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.500 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.