Il caso giunto in decisione alla Corte di appello di Roma, si riferisce ad un caso svalutazione commerciale dell’immobile causata dalla realizzazione di nuove opere in condominio.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1360/2021 ha precisato che il condominio non risarcisce il proprietario che non subisce una diminuzione del valore dell’appartamento per via dell’installazione dell’ascensore per favorire un disabile.
Nel caso di specie, il condomino chiedeva e otteneva in primo grado il risarcimento del danno derivante dal deprezzamento del proprio immobile, svalutazione discendente dall’installazione di un ascensore per disabili che, a detta del condomino, occupava una parte delle aree comuni.
In primo grado, il condominio era stato condannato a risarcire una donna che lamentava che il suo immobile aveva perso valore in seguito all’installazione dell’ascensore.
Nel corso del giudizio si è accertato che le delibere assembleari erano legittime e non violavano i i divieti prescritti dall’articolo 1120, ultimo comma. Per tali motivi la Corte di appello ha evidenziato « la proprietaria, non ha partecipato alla spesa posto che il suo appartamento è situato al piano rialzato e non usufruisce dell’ascensore, non ha subito alcuna menomazione nel godimento della cosa comune».
Per tali motivi, secondo la corte di appello, il condominio non è tenuto a versare alcun risarcimento al proprietario dell’appartamento se l’installazione dell’ascensore non riduce il valore dell’immobile, perchè nella valutazione del danno non conta che l’impianto occupi un’area in condivisione e non elimini del tutto le barriere architettoniche.