“In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino intimato non può legittimamente sollevare eccezioni di merito con riguardo a spese il cui preventivo o consuntivo sia stato regolarmente approvato dall’assemblea dei condòmini, senza che la relativa delibera sia stata tempestivamente efficacemente impugnata”. È quanto evidenziato dal Tribunale di Roma con la sentenza 188 del 7 gennaio 2016, di cui riportiamo un estratto.
——————–
TRIBUNALE ROMA
Sez. V civ., sent. 7.1.2016,
n. 188
——————-
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Condominio di via … ha ottenuto decreto ingiuntivo, in forma esecutiva il 16/01/2016, nei confronti di S.C. per il pagamento della somma di euro 9.640 per oneri condominiali scaduti e non pagati, provvedendo all’allegazione del verbale di assemblea del 15.05.2012, del bilancio consuntivo anno 2011e preventivo 2012 e relativi riparti, atti di diffida e messa in mora.
Ha proposto opposizione la S.C. contestando la legittimità della pretesa del Condominio opposto per “irregolarità di natura contabile accertate al passaggio delle consegne tra la precedente gestione condominiale e l’attuale”; la sussistenza del debito di essa stessa per l’integrale pagamento degli oneri condominiali avvenuti relativamente agli anni 2009-2010.
Con ordinanza del 20/06/2014 è stata sospesa l’efficacia del decreto ingiuntivo “fino alla concorrenza della minor somma pari di euro 2.160” e, in assenza di richiesta di termini istruttori, la causa è stata rinviata per la sua natura documentale all’udienza del 7.1.2016, per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c..
Dall’esame degli atti e dei documenti è emerso che:
1) “Il condomino odierno opponente contesta la sussistenza del proprio debito nei confronti dell’amministrazione condominiale per i titoli ex adverso azionati” sostenendo di aver “integralmente saldato gli oneri relativi agli anni 2009-2010, di guisa che gli acconti versati per l’esercizio successivo e dei propri millesimi di proprietà non può essere maturato un conguaglio della consistenza della pretesa del Condominio ricorrente in monitorio” (pag. 2 dell’atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo);
2) Come noto, secondo indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il condomino intimato non può legittimamente sollevare eccezioni di merito con riguardo a spese il cui preventivo o consuntivo sia stato regolarmente approvato dall’assemblea dei condòmini, senza che la relativa delibera sia stata tempestivamente efficacemente impugnata” ovvero sospesa con atto di autorità. In primis sent. Cass. 12/11/2012 n. 19605, e successive Tribunale di Roma, Sent. 2.1.2015 n. 30 e Tribunale di Milano, sent. 24.9.2015 n, 10718.
3) Considerato che nel caso in esame la parte opponente non ha provveduto nei termini previsti dall’art, 1137 c.c. ad impugnare la delibera di approvazione del riparto delle spese nel termine di trenta giorni dalla relativa approvazione del criterio di riparto degli oneri, di cui nel giudizio odierno lamenta l’errato conteggio, sicché la relativa delibera ha forza di giudicato e corrispondentemente deve essere ritenuto provato il credito delazionato dal Condominio, opposto attraverso al procedura monitoria; mentre non sono provati i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo;
4) Considerato, inoltre, che “per deduzione dello stesso convenuto, il credito azionato si è ridotto, in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto per effetto del versamento in acconto della somma di euro 2.160”, sicché la parte opponente deve essere tenuta a corrispondere al condominio opposto la somma risultante dalla differenza tra l’importo ingiunto e gli acconti versati successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso, l’opposizione deve essere accolta per quanto di ragione ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L’opponente deve essere condannata al pagamento della residua sorte finale di euro 7.476, per le causali di cui alla parte motiva oltre al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del valore della lite e delle non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Spese al dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l’opposizione per quanto di ragione e, ‘per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte opponente, C.S. al pagamento in favore della parte opposta, Condominio di via …, della residua somma di euro 7.476,94 per le causali di cui alla parte motiva;
3) Condanna altresì l’opponente C.S. a rimborsare alla parte opposta, Condominio di via …, le spese di lite che si liquidano in euro 4.835 per competenze professionali, oltre Iva, Cpa. e spese generali come per legge.