avv. Andrea Marostica
www.avvocatoandreamarostica.it
Un condomino impugnava la deliberazione assembleare del condominio con la quale veniva approvato il rendiconto condominiale, sulla base della non conformità del rendiconto medesimo alle prescrizioni di cui all’art. 1130 bis c.c..
L’art. 1130 bis c.c., introdotto ex novo dalla riforma del 2012, così stabilisce: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. (…)”.
La disposizione prevede dunque che il rendiconto condominiale contenga i seguenti documenti (oltre a bilancio consuntivo e relativa ripartizione, che vengono dati per scontati): registro di contabilità, riepilogo finanziario, stato patrimoniale, nota sintetica esplicativa. Nel caso esaminato dal Tribunale di Civitavecchia il rendiconto non comprendeva il registro di contabilità, che, si rammenta, consiste in un libro cassa, nel quale l’amministratore deve annotare in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata ed in uscita; la registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni da quello dell’effettuazione del movimento; è possibile la tenuta con modalità informatizzate.
Il giudice ricorda anzitutto che la giurisprudenza di merito ha interpretato l’art. 1130 bis c.c. in maniera letterale, annullando le deliberazioni di approvazione di rendiconti privi dei documenti indicati nella norma in questione.
Sul fronte della giurisprudenza di legittimità, deve essere ricordata Cass. civ., 20 dicembre 2018, n. 33038, la quale ha deciso che “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione (…) perseguono lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.”.
Il Tribunale pertanto annulla la deliberazione di approvazione, affermando che il registro di contabilità è parte inscindibile del rendiconto, finalizzato ad una comprensione immediata del medesimo ai fini della discussione e della partecipazione consapevole; per questo motivo il registro di contabilità deve essere sottoposto all’attenzione dei condomini previo invio di copie dello stesso, non essendo altrimenti possibile per i condomini accertare e verificare prima dell’assemblea che la situazione patrimoniale indicata sia quella reale, sotto il profilo della situazione dei pagamenti con relative date ed importi.
Appare condivisibile questa decisione, basata sul ruolo fondamentale del registro di contabilità nella comprensione globale del rendiconto e nella verifica della coerenza della contabilità annuale. Basti ricordare che, poiché l’amministratore deve fare transitare ogni somma in entrata ed in uscita sul conto corrente intestato al condominio e poiché, come detto, il registro di contabilità è l’elenco in ordine cronologico di tutti i movimenti in entrata ed in uscita, ne deriva logicamente che tra estratto conto bancario e registro di contabilità debba sussistere un rapporto di perfetta coerenza.