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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 7.12.2016,
n. 25225
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IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Comunione Residence T.L. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. staccata di Messina n. 2685/27/2014, depositata in data 20/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori Iva, Irpeg ed Irap dovute per l’anno d’imposta 2000 ed in relazione ad una attività imprenditoriale di natura alberghiera asseritamente svolta dalla contribuente – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame delle Entrate, hanno sostenuto l’insussistenza di una soggettività passiva della contribuente, essendo i ricavi contestati imputabili alla G.F. srl, cui era stata affidata, con specifico contratto, dal Condominio, la gestione dei servizi resi ai clienti del residence, con conseguente necessità di annullare anche l’atto impositivo.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt. 36 del d.lgs. 546/1992 e 132 comma 2° n. 4 c.p.c.. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., non avendo la C.T.R, “fatto buon governo dei propri poteri di valutazione probatoria” della documentazione offerta dalle parti, in particolare del processo verbale di constatazione prodotto dall’Ufficio (nel quale si dava atto del rinvenimento di documentazione extracontabile costituita da fogli denominati “estratto conto servizi”, riportanti la specifica delle somme incassate dall’associazione per l’affitto degli appartamenti ed i servizi extra forniti ai clienti).
2. La prima censura è infondata.
Richiamati i principi espressi da questa Corte in tema di motivazione del tutto carente, anche ove redatta per relationem (Cass. nn. 2268/06, 16736/2007, 15483/08, 28113/2013), la sentenza gravata non può ritenersi nulla per difetto del requisito di forma di cui al D. lgs. n. 546 del 1932, non risultando completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere le ragioni dell’appello dell’Ufficio. Invero, i giudici della C.T.R. non si sono limitati ad un mero richiamo alla motivazione espressa dai giudici di primo e secondo grado, in relazione sia all’avviso di accertamento per l’anno 1998 sia a quello emesso per lo stesso anno d’imposta (cui era collegato l’atto di irrogazione di sanzioni qui impugnato), avendo fatto specifico riferimento alla prova documentale offerta dalle parti (in punto di imputabilità dei ricavi accertati alla contribuente), sottoponendola a vaglio autonomo, così dimostrando l’esame e la valutazione anche dei motivi di appello sollevati dall’Ufficio.
(omissis)
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia. delle Entrate (Cass. SS.UU. 9938/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%.