Il Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, un Condominio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il proprietario dell’appartamento situato all’ultimo piano dello stabile il quale, demolendo una parte del muro perimetrale esterno dell’edificio, aveva sostituito l’originaria portafinestra con altra di dimensioni doppie, realizzando, quindi, un manufatto completamente differente rispetto a quelli di tutti gli altri appartamenti con identico affaccio sulla via.
Ad avviso dell’attore, tale modifica strutturale aveva deturpato la facciata e leso il decoro architettonico dello stabile.
Si costituiva in giudizio il convenuto, insistendo per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Espletata CTU tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La decisione.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 6616 del 22 ottobre 2020, ha rigettato la domanda attrice, accogliendo per converso le ragioni del condòmino convenuto.
Secondo il giudice del merito, nella valutazione comparativa delle posizioni giuridiche in contrasto, deve prevalere l’interesse del singolo condòmino a poter beneficiare della maggiore luminosità all’interno del proprio appartamento determinata dalla creazione di una porta finestre di dimensioni doppie rispetto a quella preesistente.
Come sottolinea lo stesso CTU, del resto, la modifica apportata dal convenuto non solo è tale “da considerarsi inidonea a deturpare la facciata”, ma, per converso, è assolutamente utile al miglioramento della salute e del benessere psicofisico del proprietario che, per effetto della stessa, potrà contare su un maggiore ingresso di luce all’interno della propria abitazione.
Del resto, osserva ancora il Giudicante, l’apertura di varchi o l’installazione di porte e/o cancellate in un muro ricadente tra le parti comuni, eseguita da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, deve considerarsi legittima, ai sensi dell’art. 1102 c.c., laddove non comporti -per gli altri condomini- l’impossibilità di far parimenti uso del muro stesso e non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato (Cass. civ., sez. II, 26/03/2002, n. 4314).
Entro questi limiti, l’abbattimento da parte di un condomino di un tratto del muro perimetrale per sostituirlo con porte scorrevoli o portefinestre di maggiori dimensioni non comporta, di regola, un’alterazione della sua normale destinazione, vietata dall’art. 1102 c.c., ma costituisce uso più intenso, normalmente lecito, della cosa comune.
Solo in casi particolari, da dimostrarsi di volta in volta, può assumere aspetti lesivi dell’integrità dell’edificio quando ne comprometta la sicurezza o il decoro (Cass. civ., sez. II, 25/09/1991, n. 10008).