Le spese anticipate da un condomino per l’esecuzione di lavori sono rimborsabili soltanto qualora le opere siano urgenti e non nel caso in cui, ad esempio vi sia semplice “difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condòmini”. È quanto rimarcato dalla Cassazione con la sentenza 23244 del 5 ottobre 2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 5.10.2017,
n. 23244
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1. La società M.G. ha ottenuto nei confronti di G.F. un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, di spese che la ricorrente assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi nel complesso immobiliare denominato Condominio …, al cui interno la società esercitava un’attività alberghiera.
G.F. ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni. L’opposizione si è chiusa con il rigetto, da parte del Giudice di pace di Alghero, delle domande proposte da G.F..
2. Contro tale decisione G.F. ha proposto appello: il Tribunale di Sassari, con sentenza del 6 dicembre 2011, ha respinto l’impugnazione.
3. G.F. propone ricorso in cassazione, articolato in sei motivi.
La parte intimata non ha proposto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’articolo 1134 c.c. nonché motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla società M.G. per il suo esclusivo godimento di parti comuni e comunque nel ritenere sussistente il requisito dell’urgenza ex art. 1134.
Il motivo è da ritenersi fondato, in conformità a quanto questa Corte ha già statuito, in cause sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 20151/2013, nonché più di recente Cass. 9177/2017).
Il Tribunale ha sì ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condòmini, trova la sua disciplina nell’art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi – con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorietà della motivazione – ravvisato l’urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese (intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l’erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo) non è ravvisabile (il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compresi nel complesso e la “difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini”, in relazione all’“adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attività alberghiera” e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni).
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti cinque motivi (omissis).
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice.