Sanzioni più salate per gli agenti immobiliari che esercitano la professione senza essere in possesso dell’abilitazione. Lo rimarca Fna Confappi, in riferimento ai nuovi provvedimenti che sono entrati in vigore il 15 febbraio, introdotti dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso. Nello specifico, l’articolo 12 modifica il Codice penale inasprendo le sanzioni per gli abusivi.
“Chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato – si legge nel nuovo testo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila euro”.
Peraltro, la stessa legge 3/2018 modifica anche la legge 39/1989 e, in particolare, il suo articolo 8 riguardante il regime sanzionatorio per chi svolge l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo. Per gli abusivi, la norma prevede una sanzione amministrativa tra 7.500 e 15.000 euro e la restituzione delle provvigioni percepite, rimandando alle sanzioni del Codice penale alla seconda infrazione (e non più alla terza).
“Una buona notizia per chi esercita la professione secondo le disposizioni di legge – rimarca l’associazione –. Secondo la Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari), convenzionata con Confappi, infatti, ogni anno gli agenti abusivi percepiscono provvigioni per oltre 750 mln di euro”.
Positivo il giudizio sul nuovo provvedimento anche da parte della Fiaip, che per voce del presidente Gian Battista Baccarini (nella foto) commenta: “Questo risultato è da condividere con il Governo Gentiloni e con le forze politiche di opposizione. Infatti, il provvedimento è stato approvato a maggioranza senza nessun voto contrario. Da sempre la Fiaip si batte per sconfiggere la piaga dell’abusivismo professionale, che è la causa principale delle truffe che avvengono nel campo immobiliare. Prima della modifica, la legge prevedeva che l’abusivo dovesse subire tre sanzioni amministrative, prima di arrivare alla denuncia penale. Il nuovo testo introduce gli aggravi previsti dalla modifica dell’art. 348 del codice penale dopo essere incorsi in una sola sanzione amministrativa”.