[A cura di: Idealista.it]
Dopo la possibilità per le banche di rientrare in possesso dell’immobile nel caso di mancato pagamento di 18 rate del mutuo, un’ipotesi simile si profila anche nel caso del leasing immobiliare. Nel disegno di legge sulla Concorrenza, attualmente in commissione Industria del Senato, è stato inserito un nuovo emendamento che prevede come in caso di mancato pagamento di sei rate leasing, l’immobile dovrà essere restituito alla banca o ad altro intermediario finanziaro, che potranno venderla o riallocarla.
“Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore – si legge nell’emendamento dei relatori al Ddl concorrenza – il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
“In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati” e “quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
Il perito – precisa il testo dell’emendamento – deve essere “indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell’utilizzatore”.