[A cura di: Isabella Tulipano – Solo Affitti] La “questione affitti brevi” è tra i temi principali discussi tra addetti del settore immobiliare e proprietari che cercano di carpire ogni informazione utile per poter iniziare tale business. E il primo dubbio è proprio qui: si tratta di un business? Si guadagna e quanto? Ma anche: guadagno a quale costo? Tra tasse, adempimenti fiscali e burocratici, manutenzione, condominio, regolamenti.
Tanti, dunque, gli aspetti da analizzare prima di poter a pieno titolo entrare nella discussione sugli affitti brevi e dire la propria. Da proprietario, da inquilino, da agente immobiliare. Solo Affitti ha quindi pensato ad un manuale semplice e diretto, per chiarire e definire i tanti aspetti delle locazioni brevi, da leggere sotto l’ombrellone o al fresco dell’aria condizionata, rilassati magari mentre si prenotano le vacanze o si sperimenta già il relax di una vacanza nel comfort di una casa.
Breve: nella definizione classica da vocabolario breve si definisce ciò che dura poco. Ma poco, come breve, sono aggettivi qualificativi e non “quantificativi”, quindi non quantificano un periodo preciso, lasciando alla percezione soggettiva la definizione temporale. Nel caso, però, degli affitti brevi, è intervenuta la legge a chiarire esattamente cosa si intende per breve: tutti gli affitti di durata da 1 a 30 giorni (D.L. 24/04/2017 n.50). In questo caso sappiamo dare una precisa indicazione di cosa si intende per affitti brevi.
La normativa sulle locazioni, la Legge nazionale 431/98, prevede già la possibilità di stipulare contratti di breve durata rispetto ai “classici” contratti di 4 anni + 4 o quelli concordati di 3 anni +2; per di più, la nuova riforma dei contratti transitori ha escluso la durata minima di 30 giorni precedentemente prevista su questi contratti, che ora quindi vanno da 0 a 18 mesi (Dm 160/01/17). Tali contratti, però, devono essere stipulati per soddisfare esplicitamente un’esigenza di transitorietà dell’inquilino o del proprietario; richiedono, inoltre, l’utilizzo di una specifica documentazione e soprattutto occorre negoziare un canone di affitto che rientri all’interno delle fasce di oscillazione minime e massime individuate dagli accordi territoriali locali.
Un altro concetto strettamente connesso agli affitti brevi è quello della sharing economy: la sua traduzione letteraria è “economia condivisa” e spiega come alla base ci sia il concetto di condivisione, un’idea moderna di cultura dello scambio e della partecipazione. Ovvero condividere servizi, competenza, beni, far circolare servizi all’interno di una comunità. In quest’ultima eccezione si collocano gli affitti brevi, quelli esercitati soprattutto non da professionisti, ma da proprietari privati che nel 38% dei casi offrono delle stanze all’interno dello stesso appartamento in cui vivono, condividendo, così, nel pieno senso di sharing economy, gli spazi abitativi.
A poter concludere contratti brevi sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; tale condizione vale per entrambe le parti: non è possibile stipulare un contratto breve nel caso di inquilino società, come lo sono, ad esempio, i conduttori di un contratto ad uso foresteria. Questa precisazione non limita il fatto che il contratto possa essere concluso anche tramite l’intervento di un intermediario. In questo caso, il decreto n. 50/2017 prescrive particolari adempimenti nei confronti dell’intermediario.
Il decreto 50/2017 ha riformato anche, ampliandole, le tipologie di situazioni per le quali ora è possibile stipulare un contratto breve. Infatti, ora il regime delle locazioni brevi si applica anche:
Rappresenta un’ulteriore novità il fatto che i contratti brevi includono la prestazione di servizi accessori come la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi. Rimangono escluse le prestazioni come: il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti. Questo perché tali servizi vengono considerati come somministrabili da chi svolge l’attività in maniera professionale e non occasionale.
In questo caso abbiamo 5 semplici regole
Il contratto per gli affitti brevi è quindi una scrittura privata, stipulata tra il proprietario dell’alloggio e l’inquilino/ospite che non segue un preciso schema.
Per i redditi derivanti dai contratti di affitti brevi il proprietario potrà, in sede di dichiarazione dei redditi, scegliere il regime di cedolare secca (articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011). In questo caso l’imposta da applicare è quella del 21% che verrà calcolata sull’intero reddito ottenuto.
Ad esempio: un proprietario che nel 2017 ha percepito un reddito complessivo di 6 mila euro, dato dal versamento del canone di affitto concordato, pagherà in tutto 1.260 euro di imposta. Potrà, in ogni caso, decidere di sommare tale reddito ai suoi redditi personali, assoggettandoli quindi alle aliquote Irpef e potendo usufruire di una deduzione forfettaria del 5%, andando a dichiarare non più 6.000 euro, ma 5.700 euro.
La grande novità introdotta dal decreto n. 50/2017 è che il regime di cedolare secca si può applicare anche per i redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di comodato e delle locazioni comprensive di servizi accessori. Tali redditi, precedentemente, non venivano classificati come redditi fondiari, ma come redditi diversi, non soggetti a cedolare.
Facciamo questa specifica considerando che di solito il canone concordato per brevi periodi include anche il costo dei servizi accessori (acqua, gas, ecc.), calcolato forfetariamente. Tali spese sono escluse dalla base imponibile quando:
Le regole per intermediari, agenzie immobiliari o portali, sono diverse dal punto di vista di alcuni obblighi burocratici:
Rispetto all’obbligo di comunicare in Questura i dati degli ospiti anche per una casa privata affittata per breve periodo, diciamo che sul sito della Polizia di Stato si legge così: “in base all’art. 109 del T.U.L.P.S., gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo, entro le ventiquattrore successive all’arrivo, della comunicazione giornaliera alla Questura delle generalità delle persone alloggiate”.
Per farlo occorre utilizzare una procedura telematica disponibile sul portale gestito dalla Polizia di Stato che ha sostituito quelle che in precedenza venivano chiamate le “schedine alloggiati”.
Poiché si specifica il riferimento a case vacanze, diciamo che gli affitti brevi potrebbero essere esclusi dall’obbligo, ma rientrando tra i contratti brevi, non soggetti all’obbligo di registrazione, adempiere a tale obbligo, come facoltà, potrebbe risultare una buona mossa preventiva.