“Offerta al pubblico di compravendita immobiliare: l’applicazione
all’asta privata, ancora non normata, di principi accettati”. È questo il tema
di uno studio del Consiglio nazionale del Notariato.
In un mutato scenario economico, la negozialità ha effetti che non si
possono più chiamare privati, dal momento che sono destinati alla collettività,
cioè al mercato. Il notaio, orientando le iniziali determinazioni del
venditore, sia quest’ultimo o meno professionale, nella modulazione
dell’offerta, previo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e professionali
preliminari, permette di favorire l’incontro delle volontà in un punto di
equilibrio tra i contrapposti interessi, altrimenti difficilmente
raggiungibile.
Il contratto non si forma quasi mai istantaneamente, in specie in
ambito immobiliare, in modo progressivo, mediante la determinazione tempo per
tempo di tutti i suoi elementi. La realtà economica, tecnica e sociale ha
condotto, allora, ad esplorare nuovi territori e nuove modalità conformative
dell’offerta ed in generale dell’iter procedimentale che conduce alla
formazione del contratto di vendita. Il ricorso all’istituto dell’offerta al
pubblico di cui al 1336 c.c., sul quale è innestata una selezione su base
d’asta quale procedimento tecnico che consente l’individuazione del soggetto
disposto a rendersi acquirente di un bene alle migliori condizioni possibili,
può essere svolto anche nella contrattazione tra privati, sia pure in assenza
di una specifica regolamentazione normativa, articolando in più fasi l’iter di
formazione del contratto.
Il ricorso allo schema dell’asta nella selezione del soggetto
acquirente e nella conseguente formazione del contratto di compravendita
immobiliare è modulabile in stretta correlazione alle esigenze e agli interessi
della parte venditrice come modulati in occasione della redazione del
disciplinare e del bando, che saranno mutevoli rispetto alla tipologia di asta
scelta. Il modello proposto ha quindi l’obiettivo di garantire:
* che l’intervento notarile non si svolga con garanzie minori di
quelle offerte da un ordinario contratto preliminare in forma notarile non solo
per la soddisfazione degli interessi delle parti, ma anche in relazione alla
salvaguardia di interessi di rango pubblico (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
* che l’aggiudicatario possa disporre di un titolo trascrivibile nelle
more del perfezionamento del trasferimento; che tutta l’operazione sia
fiscalmente ineccepibile, ma non particolarmente onerosa per l’aggiudicatario.
Lo studio completo è consultabile sul sito www.notariato.it.