“La vendita forzata immobiliare telematica”. È questo il titolo dello a cura di Ernesto Fagiani e di cui la versione integrale è consultabile sul sito internet del Consiglio nazionale del notariato (www.notariato.it).
Pubblichiamo, di seguito, un abstract del documento. Lo studio affronta la tematica della vendita forzata telematica, con riferimento alla sola espropriazione immobiliare, alla luce della recente entrata in vigore della necessità per il giudice dell’esecuzione di ricorrere a detta tipologia di vendita, anziché a quella tradizionale, “salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” (art. 569 c.p.c.).
L’autore dello studio, dopo essersi soffermato sulla nozione e sui possibili modelli di vendita forzata telematica, nonché sulla evoluzione normativa che ha conosciuto detto istituto nel nostro ordinamento, procede ad un approfondito esame della vendita forzata immobiliare telematica così come attualmente disciplinata nel nostro ordinamento (DM 32/2015 e “Specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero”): ricorso alla figura del “gestore della vendita telematica” e varie fasi in cui si articola detto sub-procedimento (presentazione dell’offerta, identificazione dell’offerente, deposito dell’offerta, attività/verifiche preliminari allo svolgimento della gara, gara fra gli offerenti).
L’autore approfondisce altresì l’ipotesi del mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia e sulla problematica, di carattere più generale, attinente alle nuove tipologie di irregolarità (di ordine “telematico”) che possono inficiare la validità del sub-procedimento di vendita, nonché sugli istituti, specifici del processo esecutivo o di carattere più generale, idonei comunque a salvaguardare la stabilità dell’acquisto effettuato in sede di espropriazione forzata.
Una particolare attenzione viene dedicata alla delimitazione dei confini della suddetta obbligatorietà per il giudice dell’esecuzione di ricorrere alla vendita telematica, posto che l’art. 569 c.p.c., nel far salvo il possibile pregiudizio per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, lascia comunque residuare in capo al giudice un margine di valutazione con riferimento al singolo caso di specie.
La tematica viene trattata anche con riferimento alle procedure concorsuali e, segnatamente, con riferimento alla vendita fallimentare, in relazione alla quale viene fondamentalmente escluso ogni margine di operatività della vigente disciplina della vendita telematica di cui al DM 32/2015, non solo nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 107 l. fall. (cd. vendita competitiva) ma anche nell’ipotesi di cui al secondo comma della medesima norma (vendita secondo le modalità di cui al codice di procedura civile).
All’esito dell’indagine complessiva condotta vengono evidenziate le criticità dell’attuale disciplina della vendita forzata telematica nel nostro ordinamento, tanto sotto il profilo della legittimità (stante il ricorso ad una fonte di rango secondario – il DM 32/2015 – per disciplinare profili, non meramente “tecnici”, che dovrebbero essere invece disciplinati da norme di rango primario), quanto sotto il profilo della opportunità (eccessiva limitazione del potere di valutazione del giudice dell’esecuzione sotto il profilo della individuazione delle modalità di vendita, standards di sicurezza informatica non adeguati tanto sotto il profilo dei requisiti richiesti per l’iscrizione dei “gestori della vendita telematica” nell’apposito registro che sotto il profilo della identificazione – in via telematica – dell’offerente), in parte superabili attraverso un nuovo intervento del legislatore volto a valorizzare il Portale delle Vendite pubbliche (non solo per l’effettuazione della pubblicità, dell’offerta e della richiesta di visita dell’immobile ma) anche sotto il profilo dello svolgimento delle operazioni di vendita in via telematica.
L’autore conclude ritenendo, in una prospettiva de iure condito, che, anche alla luce delle numerose riforme intervenute in materia negli ultimi anni, i tempi siano ormai maturi per una integrale riformulazione delle norme del codice di procedura civile in tema di vendita forzata, ivi compreso il possibile svolgimento della stessa in via telematica.