[A cura di: Assoedilizia]
Collaborazione stretta tra Assoedilizia e Regione Lombardia – assessorato allo Sviluppo Economico – per migliorare l’efficacia della legge sulle politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nella parte che riguarda le locazioni turistiche. Era l’obiettivo, raggiunto, dell’incontro-dibattito “Casa vacanze e locazioni turistiche” organizzato a Milano nella sede di Assoedilizia e svoltosi alla presenza di centinaia di proprietari immobiliari, associati e non, con la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mauro Parolini, e con relatori particolarmente qualificati: Marilisa D’Amico, ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università Statale di Milano; Gianroberto Villa, ordinario di Diritto Privato e preside della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università Statale di Milano; Cesare Rosselli, Giunta esecutiva di Assoedilizia.
IMMOBILIARE TURISTICO
Nel saluto introduttivo, il presidente Achille Colombo Clerici ha commentato: “La Borsa internazionale del turismo dimostra il ruolo che la città di Milano sta gradatamente assumendo collocandosi nel novero delle capitali mondiali del turismo. Un settore che in questo momento di incertezze politiche e di difficoltà economiche sta assumendo una valenza sempre più rilevante come fattore di progresso socio-economico (anche per la sua portata anticiclica). Secondo gli ultimi dati definitivi di fonte ufficiale che si riferiscono al 2015, gli arrivi hanno raggiunto in Lombardia quasi 16 milioni di unità, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente, e le presenze circa 38 milioni, pari a un aumento del 10,4%. Il risultato del 2015 conferma un andamento decisamente più dinamico del turismo nella regione rispetto a quello registrato a livello nazionale in cui, secondo i dati provvisori, gli arrivi sono aumentati del 2,7% e le presenze dell’1,9%. La capacità di produrre crescita economica da parte del turismo – ha continuato Colombo Clerici – deve essere la molla che determini una amplissima convergenza verso un comune obbiettivo, una collaborazione fra tutti gli attori sociali, culturali ed economici coinvolti, perché ci possa essere da parte del settore turistico la più ampia risposta alle esigenze di progresso del Paese. La Regione Lombardia, in tale quadro di fondo, consapevole dell’importanza di questo campo di azione, sta varando una serie di iniziative volte a rilanciare la vitalità e l’attrattività e la ricettività delle nostre città. Auspichiamo dunque una piena alleanza tra proprietari immobiliari ed operatori turistici per lo sviluppo di questa fondamentale risorsa”.
NORMATIVA REGIONALE
Come puntualizzato da Mauro Parolini: “Regione Lombardia, per prima in Italia, ha affrontato a viso aperto questo tema, portandolo a galla. Abbiamo stabilito un quadro normativo che garantisce concorrenza leale e legalità attraverso regole chiare, cercando di fare luce su alcune aree grigie di un ambito dell’accoglienza che sta conquistando fette di mercato sempre più importanti, spinto anche dal successo e dalle prerogative della sharing economy. Le misure che abbiamo introdotto sono molto semplici – ha spiegato l’assessore – e riguardano la comunicazione di avvio attività, il rispetto di alcuni standard qualitativi essenziali, l’obbligo assicurativo (per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva), il rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza, la comunicazione dei flussi turistici e l’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza”.
La normativa regionale prevede che per chiunque gestisca l’attività di casa o appartamenti per vacanze è obbligatoria la comunicazione al Comune e che la pubblicazione di inserzioni di avvisi e inserzioni on line implica l’applicazione di sanzioni in caso di inadempienza. “Un’azione – ha concluso l’assessore – orientata ad innalzare la qualità dell’accoglienza in Lombardia, che si traduce in un aumento positivo della reputazione, un elemento essenziale dell’esperienza turistica”.
PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ
Secondo la professoressa Marilisa D’Amico: “La legge pone alcune questioni sul piano del diritto costituzionale, anzitutto sul versante del riparto di competenze tra Stato e Regioni, così come delineato a norma dell’art. 117 della Costituzione; a cui si affiancano dubbi sull’impostazione avallata dal legislatore regionale nel proporre questa, ancorché parziale, equiparazione tra attività ricettiva promossa tramite strutture alberghiere e strutture, viceversa, sprovviste dei caratteri della imprenditorialità e della stabilità, che finisce con il coinvolgere anche la tutela del diritto di proprietà di cui all’art. 2 della Costituzione. Si tratta di un complesso di profili che richiede di essere risolto in via interpretativa, ragionando sugli ambiti specifici”.
LEGISLAZIONE CONCORRENTE
L’intervento del professor Gianroberto Villa ha indagato invece i confini tra la potestà legislativa statale e quella regionale nella disciplina del contratto. Partendo dal quadro fornito dalla legge statale, che per le locazioni turistiche richiama le norme del codice civile, ha messo in evidenza che la legge della Regione Lombardia n. 27/2015 lambisce in molti punti la disciplina del contratto, suscitando quindi interrogativi circa il rispetto dell’art. 117 della Costituzione, laddove esso riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ordinamento civile”, e quindi in materia di contratto. La conclusione a cui è pervenuta la sua relazione è che la Regione abbia rispettato i limiti posti dall’art. 117 laddove ha disciplinato aspetti riguardanti l’azione degli enti pubblici e le relazioni tra i proprietari e gli enti; laddove invece la legge ha fissato norme destinate ad essere assorbite nel contratto, determinando ad esempio livelli minimi di qualità e di prestazioni dovute dal locatore, si impone un’interpretazione che lasci alla libertà contrattuale dei contraenti la possibilità di pattuire standard qualitativi diversi, pur nei limiti consentiti dal codice civile. Questa proposta interpretativa esclude che si possano ritenere legittime compressioni più gravi della libertà contrattuale, come avviene con la previsione, contenuta nella legge regionale, che obbliga i locatori a stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile.