[A cura di: Fimaa] La Legge europea 2018 (L. n. 37/2019) che modifica all’art. 2 la L. n. 39/1989 (articolo 5 comma 3) in tema di incompatibilità per gli agenti immobiliari è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, sabato 11 maggio. La norma entrerà in vigore il prossimo 26 maggio.
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 della Legge che regola l’attività di mediazione immobiliare (L. n.39 del 3 febbraio 1989) recita:
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia) accoglie con favore il nuovo testo che ha recepito le istanze della Federazione, in accordo con la Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione. La prima versione della norma, come presentata nel relativo Disegno di Legge, se approvata, avrebbe penalizzato pesantemente la categoria e i consumatori, in quanto veniva prevista la totale apertura del settore con la possibilità per chiunque di poter esercitare la mediazione immobiliare, anche come secondo lavoro, o come attività accessoria ad altri mestieri e professioni. Un’apertura che avrebbe danneggiato soprattutto i consumatori, annullando di fatto anni di lavoro dedicati alla crescita professionale della categoria.
“Abbiamo evitato – afferma il presidente nazionale Fimaa Santino Taverna (nella foto) – che da una incompatibilità assoluta, prevista nella disciplina precedente, si passasse ad una normativa che consentisse a chiunque di svolgere l’attività di intermediazione immobiliare, prescindendo dalla preparazione e dalla competenza professionale necessaria per tutelare chi deve compravendere un immobile. Quindi, se si considera la proposta di modifica iniziale del legislatore il risultato ottenuto, in accordo con la Consulta Interassociativa Immobiliare, è sicuramente buono. Ma non certo il miglior risultato possibile. Purtroppo non è stato recepito l’obbligo per gli operatori di doversi attenere ai crediti formativi periodici a garanzia del servizio erogato ai consumatori. In assenza di questo vincolo, da noi proposto, la normativa risulta purtroppo monca. Dopo il corso formativo e il superamento dell’esame abilitante si potrà pertanto esercitare l’attività senza alcun aggiornamento professionale obbligatorio. Una lacuna che come Fimaa ci impegniamo a colmare per offrire servizi sempre più di qualità”.