[A cura di: Casaconsum]
A comportare usura, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale, non è il solo tasso di interesse applicato dalla banca sul contratto di mutuo, ma l’intera pattuizione economica con la banca, comprensiva del tasso di mora , delle spese di assicurazione, delle spese di istruttoria, ecc..
Per l’art. 644, comma 3, del codice penale, infatti “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi, che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
Dal tenore letterale della norma – che fa riferimento a remunerazioni a qualsiasi titolo e alle spese – deve dunque ritenersi che nei contratti di mutuo, per il calcolo dell’usura, vietata dall’articolo 1815 del Codice Civile, o più correttamente, del superamento del tasso soglia, non deve tenersi conto del solo TAN (Tasso di interesse nominale annuo), ma anche di altre voci di costo per il consumatore, quali le spese di istruttoria; le spese di perizia; le spese di commissione per l’incasso della rata; la commissione (o penale) per l’estinzione anticipata; il tasso di mora e le spese per l’eventuale assicurazione. In definitiva, tutte le spese finalizzate all’erogazione del finanziamento, concorrono all’eventuale superamento del tasso soglia.
In questo senso, si veda, per tutte, la recente sentenza del Tribunale di Milano, 29 gennaio 2015, n. 1242, che ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale per il quale “sebbene sia differente la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere qualificati come usurari”.
Nello stesso senso, si è pronunciata anche la Corte di appello di Milano, sentenza n. 1070, in data 14/3/2014, secondo cui “la disposizione di cui all’art. 644 del c.p. prevede che nella determinazione del tasso di interesse usurario debba tenersi conto di tutte le spese collegate all’erogazione del credito, per cui non vi sono dubbi che il costo della polizza assicurativa sia connessa all’erogazione del credito qualora la stipulazione della polizza sia contestuale alla erogazione del finanziamento, con la precisazione che, a tal fine, non ha rilievo la circostanza che la polizza venga contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato, in quanto il dettato normativo non fa alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria e quella in cui, sia, invece, facoltativa (in senso conforme Corte di Appello, sentenza n. 3283, in data 17/7/2013)”.