Il rent to buy e il leasing immobiliare abitativo. Sono questi i due più recenti strumenti predisposti per cercare di contenere la crisi del mercato del mattone, e rilanciare un comparto intorno al quale gravitano numerosi altri importanti segmenti economici del Paese. Nello specifico, il contratto di rent to buy (godimento in funzione della successiva alienazione), è disciplinato dalla legge di Stabilità per l’anno 2014, mentre il leasing immobiliare abitativo è stato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 (commi dal 76 all’84 dell’art. 1).
Ora, proprio a tali istituti, il Consiglio nazionale del notariato ha dedicato altrettante Guide. Obiettivo è quello di illustrare le specifiche di due formule che hanno alcuni comuni denominatori. innanzitutto, infatti, sono nati allo scopo di consentire l’acquisto di un immobile a soggetti che non dispongono della liquidità immediata a ciò necessaria; in secondo luogo, sono entrambi caratterizzati da due periodi temporali: in un primo momento, al futuro possibile acquirente dell’immobile viene attribuito unicamente il godimento del medesimo, a fronte del pagamento di un canone, ma il contratto prevede sin dall’inizio che al termine del periodo di godimento il conduttore possa (ma non sia obbligato) optare per l’acquisto definitivo dell’immobile, versando un prezzo residuo predeterminato.
Sussistono, tuttavia, anche significative differenze. Il rent to buy, ad esempio, può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di immobile, mentre le agevolazioni fiscali per il leasing abitativo possono riguardare solo fabbricati ad uso di abitazione principale – anche se in fase di costruzione – e soggetti con reddito complessivo non superiore ai 55.000 euro. Inoltre, il rent to buy può essere concluso indifferentemente da persone fisiche, società o altri enti di qualunque tipo e oggetto e ciò sia con riguardo alla figura del concedente che a quella del conduttore/possibile acquirente; mentre il leasing abitativo è molto più specifico, in quanto il concedente può essere soltanto una banca o un intermediario finanziario, e anche l’utilizzatore/futuro acquirente deve essere necessariamente una persona fisica, che ha la possibilità di utilizzare l’immobile come abitazione.
Ulteriori dettagli ed approfondimenti possono essere fruiti direttamente sul sito internet del Cnn, dal quale è inoltre possibile scaricare le guide.