Nuova puntata della rubrica “Affitti e Condominio” curata da Confedilizia. Questa volta i quesiti riguardano un contratto a canone concordato e l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche in condominio. ecco le risposte.
CONTRATTO AGEVOLATO E SOSTITUZIONE DEL CORRIMANO
D. Ho da poco concesso in locazione un appartamento con un contratto di 3 anni più 2 anni e vorrei sapere se, per legge, spetti a me o al mio inquilino la spesa per sostituire il corrimano delle scale condominiali.
R. Il d.m. 30.12.’02 (Allegato G) pone tale spesa a carico del locatore.
COLONNINE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE
D. Un condomino domanda se la legge preveda specifiche maggioranze per deliberare l’installazione, in edifici condominiali, di colonnine per la ricarica di auto elettriche.
R. La materia è regolata dall’art. 17-quinquies, d.l. n. 83 del 22.6.’12 (così come convertito dalla l. n. 134 del 7.8.’12), il quale stabilisce, al secondo comma, che “le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile”.
La norma introduce, all’evidenza, una deroga agli ordinari quorum necessari per deliberare in materia di innovazioni, con il risultato che, per approvare le installazioni in questione, sarà sufficiente un quorum deliberativo costituito, tanto in prima quanto in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio (ferma restando, naturalmente, la necessità di un quorum costitutivo formato da tanti condòmini che rappresentino, in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio).