A chi spettano le spese per la potatura di un albero piantato in un giardino privato all’interno di un cortile condominiale? Al singolo proprietario (che lo ha “ereditato” acquistando l’alloggio) oppure al condominio? È il quesito pervenuto alla rubrica legale del Tg del condominio. Ecco la risposta dell’avvocato Massimiliano Bettoni dello studio legale Mabe di Milano.
D. Mi chiamo M. S. e sono proprietaria di un alloggio con annesso giardino privato, situato al piano terra di un condominio. Una delle piante all’interno di questo giardino (e che mi sono trovata già piantata quando ho acquistato la casa) è cresciuta a tal punto da lambire il balcone dell’appartamento al piano superiore. Secondo l’assemblea condominiale, la pianta andrebbe potata e vorrebbero che pagassi io il giardiniere per la potatura. Siccome la pianta non è stata piantata da me, ma era già presente, ritengo che la spesa spetti all’intero condominio. Sono in errore? E ancora, può il condominio decidere di potare una pianta che si trova in una proprietà e non nel giardino comune del condominio?
R. Come indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 aprile 1994, n. 3666, “alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condòmini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso”.
La stessa sentenza, però, pone l’accento su un elemento ulteriore: tale principio può essere derogato da un regolamento condominiale che possa disporre, a carico del solo proprietario del giardino, la potatura degli alberi. Pertanto, perché la potatura di alberi in giardini privati sia a carico di tutta la collettività, è necessario che si verifichino due condizioni: la prima è che si possa provare in modo convincente che la funzione di decoro fornita da tali piante sia per tutti intrinseca alla loro funzione; la seconda è quella secondo cui che l’opera eseguita sul giardino sia effettivamente volta a preservare il decoro stesso.
Di conseguenza, per poter comprendere se tali piante contribuiscono al decoro dell’edificio condominiale, bisogna valutare la reale situazione del condominio. Nel caso in cui ci sia disaccordo fra i condòmini in merito alla valutazione del decoro, è di competenza del giudice, in questo caso, stabilire qualora ci si trovi di fronte ad una situazione inerente lo stesso: la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “il decoro architettonico non è un concetto astratto, ma occorre valutare caso per caso e non può essere, quindi, un singolo condomino o l’assemblea a decidere” (Cass. Civ., Sez. II, 27/10/2003, n. 16098).
Il proprietario del giardino privato può percorrere due strade: la prima è quella di sobbarcarsi a suo carico tutte le spese per la potatura delle piante site nel giardino; la seconda è quella di citare in giudizio il condominio, al fine di ottenere un provvedimento del giudice che stabilisca se tutti gli altri condòmini debbano o meno partecipare alla potatura degli alberi.
Le spese di manutenzione del giardino vanno ripartire tra tutti i soggetti partecipanti alla comunicazione, in base ai millesimi di proprietà di ciascuno: le spese necessarie per abbellire o risistemare i giardini non vanno intese come innovazioni gravose o voluttuarie, per cui occorre decidere con le maggioranze previste. Le innovazioni prevedono infatti importanti modifiche oppure mutamenti dello scopo a cui è destinata una parte comune.
I giardini, invece, per mantenere il loro decoro, hanno bisogno di interventi continui, rivolti a mantenere lo stato dello stesso in perfetto ordine, per non recare danni ai condòmini.