A livello di manutenzione, quali spese sono imputabili al condominio e quali, invece, al singolo condominio? è il succo di un quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Emanuela Peracchio dello studio legale Bruyère di Torino.
D. Una vecchia cassettiera della posta, in un condominio signorile, ha alcuni sportelli rotti, che richiedono l’intervento di un falegname. L’amministratore sostiene che sia una spesa individuale e non condominiale. Ha ragione?
R. L’installazione delle cassette postali e la manutenzione delle stesse non dà adito normalmente a particolari problemi. Il criterio generalmente adottato nei condomini consiste nel suddividere la spesa di installazione in parti uguali per il numero di unità immobiliari. Non può essere applicato, infatti, nessuno dei criteri di riparto previsti dall’art. 1123 c.c., poiché è normalmente impossibile determinare l’intensità dell’uso che i singoli condòmini facciano delle cassette postali, uso che, pertanto, benché discontinuo, deve presumersi omogeneo ed indifferenziato.
La spesa di riparazione e sostituzione di una singola cassetta o della sua serratura, invece, è interamente sopportata dal proprietario dell’unità abitativa a cui la casella serve. Pertanto la spesa inerente la sostituzione dello sportello guasto della cassettiera deve essere posta a carico del singolo condomino proprietario della cassetta interessata dal guasto.