16 Marzo 2021
Nell’ambito della maxi-detrazione il computo metrico deve sempre accompagnare l’asseverazione. L’obbligo non è previsto sole se si tratta di Ecobonus ordinario con lavori ante 6 ottobre 2020
Orientarsi tra visti, attestati e certificazioni, in tema di Superbonus, non è cosa semplice, soprattutto per i tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e per quelli che devono apporre il visto di conformità. In loro aiuto, arrivano i chiarimenti dell’Enea, su asseverazioni e computo metrico, pubblicati negli “approfondimenti” della sezione Faq “Superbonus 110%”.
Dal lato delle asseverazioni, necessarie sia ai fini dell’utilizzo diretto della detrazione del 110% sia in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’Enea precisa che le stesse, redatte dal tecnico abilitato in accordo con il decreto 6 agosto 2020 (decreto «Asseverazioni), devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato al Superbonus. Gli allegati obbligatori da inserire sono l’Ape ante operam, l’Ape post operam, la polizza assicurativa con massimale adeguato, le fatture delle spese sostenuto e la copia del computo metrico.
In particolare, il computo metrico da allegare è quello globale, cioè il totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di Sal (stato avanzamento lavori) intermedi – ad esempio 30% e 60% – va caricato comunque il computo metrico complessivo, che deve essere unico e contenere:
• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali
• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private, relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale
• le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (ad esempio, attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, Dlgs n. 192/2005 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento)
• le spese sostenute per la documentazione da presentare agli enti competenti.
L’Enea consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee.
L’obbligo di allegare all’asseverazione il computo metrico, si legge nei documenti dell’Enea, non scatta, invece, in caso di Ecobonus ordinario (articolo 14, Dl n. 63/2013) con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020. Oltre tale data, l’adempimento, relativo alla verifica della congruità delle spese e del computo metrico, è necessario anche per i lavori ricompresi nell’Ecobonus.
Il computo metrico per l’Ecobonus ordinario non va trasmesso all’Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario.
Nella nota di chiarimento, infine, si richiamano gli adempimenti ulteriori ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il riferimento è al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Per approfondimento sempre su questa rivista vedi articolo “Superbonus allo specchio, al via la sostenibilità immobiliare”.
Fonte: fiscoggi