La delega: croce e delizia delle assemblee condominiali. È su questo argomento – all’apparenza semplice e pur tuttavia foriero di polemiche e talvolta cause legali – che verte il quesito posto da un amministratore alla rubrica di consulenza legale del tg del condominio. Di seguito la questione e il parere dell’avvocato Chiara Magnani, di Parma.
D. Nel condominio che amministro vi sono diverse unità immobiliari in comproprietà fra due o più soggetti. Qualora – come spesso accade – all’assemblea condominiale si presenti solo uno dei comproprietari, sprovvisto delle deleghe degli altri, quale peso ha la sua presenza ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi?
R. Sulla base delle informazioni presenti nella domanda, credo che si faccia riferimento all’intervento in assemblea nel caso di appartamento in proprietà indivisa a più persona. In casi come questi occorre preliminarmente ricordare come 1’appartamento equivale sempre e comunque ad una testa. Ai fini del calcolo delle maggioranze, infatti, tutti i comproprietari contano comunque uno: di fronte all’assemblea rileva solo una testa che rappresenta sempre e comunque i millesimi della comproprietà complessivamente considerata. Ricordo come l’art. 67 delle disp. att. del codice civile, al secondo comma, preveda che “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice” . Occorre, pertanto, che i comproprietari trovino, prima dell’assemblea, un proprio rappresentante. Il rappresentante manifesta la volontà comune e pertanto eventuali dissidi hanno solo ed unicamente valenza interna.