Conguaglio del riscaldamento senza consuntivo: il condomino deve pagare comunque oppure può attendere che l’amministratore gli consegni il dettaglio motivato delle spese? È il quesito pervenuto alla rubrica legale del Tg del condominio. Ecco la risposta dell’avvocato Massimo Agerli di Torino.
D. Gradirei sapere come ci si deve comportare nel caso in cui un amministratore chiede una somma per conguaglio di gestione del riscaldamento (anni 2011-2012 e 2012-2013) senza avere presentato (nonostante sollecitato più volte, anche tramite raccomandata) alcun consuntivo, ma solo la distinta con la lista dei condòmini con il totale delle somme da versare. Ora è arrivata intimazione di messa in mora. Più volte ho ripetuto all’amministratore che avrei pagato (se la somma è dovuta) al ricevimento dei consuntivi a tutt’oggi mai dati.
R. In casi come questi, anzitutto io consiglierei al condomino, per evitare ulteriori spese (dato che è già arrivata l’intimazione di messa in mora) e un eventuale decreto ingiuntivo, di pagare la somma mettendo nella causale del pagamento “con riserva di ripetere l’eventuale indebito”. In sostanza, pagare per sistemare la cosa ma con riserva, appunto, di vedere se ci sono delle somme dovute oppure no. Dico questo per evitare ulteriori spese.
Purtroppo, dalla domanda non è chiaro se questo conguaglio sia stato oggetto o meno di una delibera di approvazione. È chiaro che se questo consuntivo è stato portato in assemblea ed è stato approvato, il condomino è tenuto a pagare le somme.
Resta la questione della possibilità del condomino di ottenere la documentazione giustificativa, che è certamente un suo diritto, previsto dall’articolo 1129 del codice civile. Per cui il condomino, a propria cura e a proprie spese, tramite il passaggio dall’amministratore, che detiene tutta la documentazione, può e ha diritto di farsi dare copia di tutte le pezze giustificative e controllare se le somme sono corrette. In questo caso, prendere copia delle fatture del riscaldamento e vedere se la ripartizione che è stata fatta in base ai criteri previsti per la tabella del riscaldamento sia corretta. Questo è quello che può fare il condomino. Ovviamente, è chiaro che, nel caso in cui ci sia stata una delibera di approvazione del consuntivo, il condomino avrebbe dovuto impugnarla prima, dato che, trascorso il limite dei 30 giorni, l’indebito è più complicato da dimostrare in giudizio.