I dati anagrafici dell’amministratore. Dove e come vanno resi pubblici? È uno degli aspetti presi in esame dalla riforma del condominio, ma è anche l’oggetto di un quesito pervenuto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Emanuela Peracchio dello studio legale Bruyère di Torino.
D. Se un amministratore non affigge in bacheca i suoi dati, può essere revocato?
R. L’art. 1129, comma 2, c.c. statuisce che “contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’art. 1130 c.c., i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta dell’amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
Successivamente l’art. 1129, comma 5, c.c. prevede che “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”. Il successivo comma 11 dell’art. 1129 prevede che costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità, che possono legittimare la revoca dell’amministratore per giusta causa, l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma”.
L’art. 64 disp. att. cod. civ. prevede che “Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’art. 1129 e dal quarto comma dell’art. 1131 codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio col ricorrente […]”. Il codice ha così tipizzato alcune fattispecie che permettono di procedere alla revoca anticipata dell’amministratore (anche in via giudiziale). Tra le gravi irregolarità ivi esemplificate, come sopra detto, vi è quella relativa all’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati personali del mandatario. La norma in parola statuisce che “contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione […]”. Inoltre, l’onere della “pubblicità”, per ritenersi effettivamente assolto, deve espletarsi anche nei confronti dei terzi. Sotto quest’ultimo profilo, giova rammentare il comma V dell’articolo in commento, a mente del quale: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore […]”.
Alla luce dei disposti normativi di cui sopra, si evince che è sanzionata solamente la mancata o incompleta e inesatta comunicazione da parte dell’amministratore dei propri dati anagrafici, mentre non soggiace ad alcuna sanzione la mancata affissione delle generalità e dei recapiti di colui che svolge la mansione di amministratore. Sul punto è stato, inoltre, osservato che ogni decisione in merito alla “affissione” di cui sopra è di competenza dell’assemblea, la quale dovrà determinarne il luogo oltre che deliberare sulla relativa spesa.