In data 4febbraio 2005, l’assemblea condominiale ha concesso i locali ex cabina idrica
ad un condomino il cui appartamento è situato sotto tali vani tecnici. Detti
locali, per i quali non è stata fatta la variazione catastale, sono stati
concessi “uso soffitta”, come risulta da contratto regolarmente registrato,
anche se attualmente sono adibiti ad uso abitativo. Cosa posso fare per fare
cessare questa situazione?
Risponde
la dott.ssa Valentina Napoli (Studio legale Morello)
Nel quesito
proposto si fa riferimento alla diversa destinazione d’uso dei locali ex cabina
idrica concessa ad un condomino, la cui disciplina attiene tipicamente al
rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato cittadino. Dal punto di
vista della concessione dei predetti locali, l’assemblea condominiale ha
regolarmente deliberato la decisione; cosa diversa è, invece, la destinazione
d’uso – e nello specifico la variazione catastale afferente al locale stesso –
trattandosi, appunto, di una regolarizzazione a livello amministrativo.
È
necessario piuttosto focalizzare l’attenzione sulla presenza di eventuali
inosservanze del regolamento condominiale, oppure nel caso di rilevate
immissioni sonore o potenziali danni causati al condominio in seguito
all’utilizzo dei predetti locali, tali da legittimare la richiesta
all’amministratore, da parte del singolo condomino, di intervenire.
L’amministratore,
infatti, può proporre un’azione contro le violazioni del regolamento e può
comminare le sanzioni previste dall’art. 70 Disp. att. Cod. civ., atte a punire
comportamenti dei condòmini posti in essere in spregio alle regole dello
stabile.
Più in
generale, il rispetto delle norme del regolamento condominiale viene garantito
dall’amministratore, in capo al quale vige un generale dovere di tutela
dell’interesse al decoro, alla tranquillità ed alla pacifica attuazione dei
rapporti di vicinato, nonché il correlato obbligo di attivarsi qualora ravvisi
delle violazioni o dei comportamenti che possano compromettere o ledere gli
interessi suddetti.
Resta
inteso che, in caso di immissioni di rumore intollerabili, si ha la possibilità
di richiedere una tutela dinanzi al giudice civile per l’accertamento e
l’interruzione degli stessi, ai sensi degli articoli 844 e 2043 del codice
civile.