Non cambia il codice tributo da indicare nell’F24 per spendere in compensazione il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda da parte del beneficiario
Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” per contenere gli effetti negativi collegati all’emergenza epidemiologica, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/2020 (vedi articolo “Crediti d’imposta affitti: in arrivo il codice tributo”). Questa la precisazione pubblicata oggi, 11 giugno 2021, in una faq dedicata all’argomento.
L’articolo 4 del decreto “Sostegni-bis”, ricordiamo, proroga ed estende la possibilità di usufruire dello sconto fiscale in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
A norma del comma 3 dell’articolo 4, la fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Fonte: FiscoOggi