“Ma le somme corrisposte al coniuge separato a titolo di contributo-casa, sono deducibili oppure no?” È il quesito inoltrato da un contribuente alla rubrica di consulenza di FiscoOggi, l’organo di stampa ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco la risposta dell’esperto, Gennaro Napolitano: “In generale, sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). È deducibile anche il contributo-casa, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del contributo-casa” se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 4.1).