Il verbale assembleare. Vale a dire, il resoconto di quanto è stato discusso, approvato e bocciato dall’assemblea condominiale. È un documento fondamentale, in quanto (tra le altre cose) spesso è la base per l’impugnazione delle delibere. Ma quali sono, nello specifico, i suoi requisiti? E quando e dove è possibile consultarlo? È questo l’oggetto di un quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli, di Torino.
D. Secondo la legge, come e dove è possibile consultare il verbale di un’assemblea condominiale? Per essere regolare, il verbale deve riportare il numero di voti a favore e contro ciascuna delibera?
R. È normale consuetudine che l’amministratore invii a tutti i condomini il verbale assembleare, sia che fossero presenti (ed indipendentemente dal voto che abbiano dato) sia che fossero assenti. In ogni caso, l’amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee (art. 1130, 1° co, n. 7), c.c.) ed ogni condomino ha diritto di prenderne visione ed eventualmente di estrarne copia (a proprie spese); fermo restando che, se non ci sono ragioni particolari, l’amministratore a richiesta ne fornisce una copia senza problemi: basta essere condòmini.
Per essere regolare, il verbale deve avere dei requisiti minimi che consentano di poter verificare a posteriori il raggiungimento delle maggioranze necessarie per poter deliberare su determinati argomenti ed il nominativo di chi ha votato contro o si è astenuto (e quindi chi ha la legittimazione ad impugnare eventualmente la delibera). In sostanza, senza pretese di completezza, è necessario all’inizio indicare nominativamente i presenti ed i rispettivi millesimi (o altro diverso valore proporzionale di proprietà) per poter verificare i quorum costitutivi e deliberativi; poi al momento delle votazioni non occorre riportare per ogni votazione di nuovo tutti i nominativi e come hanno votato, si può ad esempio indicare che tutti votano favorevolmente tranne i nominativi dei contrari e degli astenuti e con questi dati minimi è possibile calcolare per differenza anche i quorum.