La complessità delle procedure per accedere alla maxi-detrazione induce i potenziali beneficiari a muoversi con i piedi di piombo, chiedendo in anticipo la consulenza dell’amministrazione
Con le risposte nn. 253 e 254 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate mette in chiaro ulteriori aspetti in tema di Superbonus. È la volta di una cooperativa sociale, che pur essendo di diritto beneficiaria, potrebbe non avere un reddito e un’imposta, e di un contribuente che ha affidato a un unico “interlocutore” l’espletamento di tutte le attività necessarie alla fruizione dell’agevolazione.
Risposta 253
La cooperativa sociale di produzione e lavoro può fruire del Superbonus, anche tramite cessione del credito o sconto in fattura, ma a condizione che goda di un’esenzione solo parziale dall’Ires e corrisponda retribuzioni per un importo inferiore al 50% “dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie”.
Con l’articolata risposta n. 253/2021, fornita a una cooperativa a mutualità prevalente, che prospetta una serie di interventi edilizi agevolabili su un immobile di proprietà e che rientra nelle agevolazioni previste dall’articolo 11, del Dpr n. 601/1973 in materia di esenzioni Ires, l’Agenzia delle entrate chiarisce quali sono i presupposti per accedere all’agevolazione fiscale e a quali lavori, tra quelli in programma, può teoricamente spettare la maxi detrazione.
In particolare, in riferimento ai beneficiari del Superbonus, tra i quali rientrano anche le cooperative come l’istante (comma 9, lettera d-bis), articolo 119, Dl “Rilancio”), l’amministrazione, con la circolare n. 24/2020, ha chiarito, tra l’altro, che lo sconto d’imposta non spetta ai contribuenti che non possiedono redditi imponibili, i quali, peraltro, non possono neanche optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Così, ad esempio, sono esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi Ires, sono esenti dalle imposte sui redditi.
Detto questo, per capire se l’istante faccia parte di questa ipotesi, l’Agenzia effettua una ricostruzione delle agevolazioni fiscali di cui gode una società cooperativa, richiamando, prima, l’articolo 12 della legge n. 904/1977, il quale afferma che “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento” (cosa che l’istante ha fatto), poi, l’articolo 11 del Dpr n. 601/1973 il quale dispone, inoltre, che “i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà”.
In sostanza, una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all’articolo 11 del Dpr. n. 601/1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
Nel caso in esame, pertanto, se la cooperativa istante corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50% di quanto detto, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 11 del Dpr n. 601/1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione; se, invece, versa, per le suddette retribuzioni, un importo inferiore al 50%, usufruendo dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi, rientrerà nell’agevolazione, con la possibilità anche di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione (articolo 121, Dl n. 34/2020, il “Rilancio”).
Sul fronte degli interventi che l’istante intende effettuare sul fabbricato, cioè di riqualificazione energetica (articoli 1, commi da 344 a 349, legge n. 296/2006 e 14 del Dl n. 63/ 2013) e di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 119, Dl 34/2020), nella risposta n. 253/2021, l’Agenzia precisa che il Superbonus non spetta per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, effettuati ai sensi del comma 344 della legge n. 296/2006, costituendo questi lavori a sé stanti. Via libera all’agevolazione, invece, per gli interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Risposta 254
Il contribuente, che riceve da un unico “contraente generale” le fatture relative sia alla progettazione e alla realizzazione delle opere agevolate, su un immobile di sua proprietà, sia agli altri servizi professionali necessari per la realizzazione dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, inderogabili ai fini dell’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni), può fruire del Superbonus, anche optando dell’opzione dello sconto in fattura.
Nel caso all’esame dell’Agenzia, l’istante rappresenta di essersi affidato a un fornitore unico che opera come “contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera. Il fornitore provvederà alla progettazione e alla realizzazione degli interventi programmati, rapportandosi da un lato con il committente e dall’altro con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori. In particolare, tali servizi saranno fatturati dai professionisti al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all’istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza. In sostanza, il contribuente dichiara di aver incaricato un unico interlocutore per l’espletamento di tutte le attività necessarie alla fruizione dell’agevolazione e chiede di poter accedere al Superbonus per tutte le spese così fatturate, specificando che il “contraente generale” non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti.
Come anticipato, per l’Agenzia nulla osta, ma è necessario che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione siano documentate nella fattura emessa dal “contraente generale”, per riaddebitare all’istante quelle relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso. Il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari, è consentito, solo se gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
Infine, l’Agenzia richiama la circolare n. 30/2020 che ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento, afferma l’Agenzia, si può estendere anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.
Fonte: FiscoOggi