Detrazioni fiscali per il recupero edilizio. È questo uno degli argomenti intorno ai quali gravitano le domande più numerose tra quelle indirizzate alla rubrica di posta fiscale di FiscoOggi: l’organo di informazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito il quesito di un contribuente e la risposta fornita dall’esperto, Gennaro Napolitano.
D. Affinché il familiare convivente possa beneficiare del bonus ristrutturazioni, è necessario che la convivenza sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione?
R. La detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. A tal fine, per familiari si intendono (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.1). Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 217). Si ricorda, infine, che non è richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente e che, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (cfr circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, risposta 5.1, circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, risposta 1.10, risoluzione n. 184/E del 12 giugno 2002).