Gradirei sapere se le spese per la ristrutturazione dell’abitazione principale di una persona deceduta possono essere portate in detrazione dagli eredi (moglie/figli). Se sì, a quali condizioni? Angelo C.
Risponde Paolo Calderone
Come precisato più volte dall’Agenzia delle entrate e ribadito anche in questa rubrica, in caso di decesso del contribuente che non ha potuto usufruire in tutto o in parte della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
In pratica, l’agevolazione spetta agli eredi che possono disporre dell’immobile, anche se non lo utilizzano come propria abitazione principale.
La condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione. Se, per esempio, l’erede concede in comodato o in locazione l’immobile ereditato che deteneva, egli non può usufruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Al termine del contratto di comodato o di locazione potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
Inoltre, la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. In sostanza, nel caso in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà usufruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
Si ricorda, infine, che quando ci sono più eredi, ma solo uno di loro abita l’immobile ereditato, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri non hanno la disponibilità.
Fonte: Fiscooggi.it