Con le risposte nn. 672 e 674 del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate continua a far luce sulle diverse sfaccettature della norma che regola il Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020) e riguardo ai riflessi sulla stessa di altre disposizioni collegate. Oggi, tra l’altro, afferma che non accedono al beneficio le spese per i lavori antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima dell’1° gennaio 2017 ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, mentre vi fanno ingresso i costi, per la rimozione e smaltimento dell’amianto, che devono essere strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che il tecnico attesti, oltre all’effettiva realizzazione del lavoro a cui si riferiscono, la rispondenza a specifici requisiti e anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Risposta n. 672
In questo caso il contribuente, proprietario di un appartamento situato all’interno di un piccolo condominio, dove sono programmati lavori di coibentazione delle strutture opache, cambio dei serramenti, installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e di sistemi Bacs, chiede:
1. se anche la misura relativa all’intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022
2. se sostituendo un vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione del 65% (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire del 110% su quello nuovo
3. se, in presenza di interventi “trainanti” condominiali e “trainati” dei singoli condomini, per la cessione del credito alla banca si possa aprire un unico conto corrente comune per tutti gli interventi o occorra aprire più conti correnti di prefinanziamenti in base a colui che fruirà della detrazione
4. con riguardo all’Enea, se occorre predisporre una pratica per ogni beneficiario della detrazione oppure sia sufficiente una pratica unica relativa al condominio, unendo quindi gli interventi trainati e trainanti
5. quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell’amianto
6. per i sistemi di sistemi di building automation (Bacs), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l’installazione di questi sistemi.
Risposta quesito 1
In relazione all’ambito temporale di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”, l’Agenzia, nel ricordare che la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 (e anche oltre per alcune categorie) è stata disposta dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 66, lettera m), legge n. 178/2020), precisa, con riferimento all’installazione degli impianti fotovoltaici, che la risposta è nel comma 5 dell’attuale articolo 119, letta insieme alla nuova versione del comma 8-bis dello stesso articolo. In sostanza, la risposta è sì, anche l’istallazione di impianti fotovoltaici è “trainata” nella proroga. Poi, aggiunge che, per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli complessivi.
Risposta quesito 2
Per risolvere la questione, l’Agenzia chiama in causa la circolare n. 30/2020, nella quale ha specificato che “in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus …, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento …”. Pertanto, il contribuente potrà continuare a fruire dell’ecobonus sul vecchio generatore e del Superbonus sul nuovo.
Non arriva, invece la risposta ai quesiti 3 e 4, in quanto non relativi ad aspetti tributari.
Risposta quesito 5
Il 110% spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. A tal proposito l’amministrazione sottolinea che tali condizioni devono essere attestate dal competente tecnico abilitato, insieme alla verifica della rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto “requisiti”), e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Risposta quesito 6
Con riferimento ai sistemi Bacs, (sistemi di automazione e regolazione intelligente che permettono di “controllare” e rendere automatiche alcune operazioni all’interno di un edificio), nell’ammettere all’agevolazione la loro istallazione, l’Agenzia chiama di nuovo all’appello il decreto “requisiti”.
Quest’ultimo, infatti, tra gli interventi di efficientamento energetico ha previsto anche “l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation”, i quali devono consentire “la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto”.
Risposta n. 674
La questione presa in considerazione nella risposta n. 674 verte sulla ristrutturazione in chiave antisismica di un edificio collabente F/2, sul quale i lavori di demolizione e ricostruzione di una parte e il risanamento dell’altra sono iniziati nel 2016, ma non ancora conclusi. Tali interventi sono cominciati prima dell’entrata in vigore del Dm n. 58/2017, che ha introdotto l’obbligo dell’attestazione della classe del rischio sismico e del decreto “Crescita”, che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.
Tra gli interventi in sospeso ce ne sono ancora alcuni inerenti alla struttura e, quindi, al miglioramento sismico. A proposito di questi ultimi l’istante chiede di poter accedere al Superbonus, considerato che ha provveduto a integrare il permesso a costruire (presentato in data antecedente al 1° gennaio 2017, ossia il 17 maggio 2016), presentando, insieme alla Scia in variante, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico a luglio 2021.
In merito, l’Agenzia osserva che, la norma attualmente vigente sul sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013), a cui rimanda l’articolo 119 del Dl “Rilancio” prevede, tra l’altro, che l’agevolazione si applica in caso di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017 ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.
Quindi, considerato il chiaro limite temporale e visto che l’istante ha ottenuto il permesso a costruire prima del 1° gennaio 2017 (17 maggio 2016), lo stesso non potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici.
Fonte: FiscoOggi