Il proprietario di un’unità immobiliare in condominio nella quale non vi siano termosifoni, deve pagare comunque le spese di riscaldamento? E se sì, quali? Questo, in sostanza, il quesito posto da un lettore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito una sintesi della vicenda e il parere espresso dall’avvocato Emanuela Peracchio di Torino.
Sono proprietario di un locale commerciale al piano strada di un edificio condominiale. Il negozio è sprovvisto di impianto di riscaldamento. Attualmente non pago la quota consumi, ma mi viene conteggiata (in base alla tabella dei millesimi del riscaldamento) la percentuale relativa alla manutenzione ordinaria dell’impianto. È corretto? Oppure posso chiedere di essere esentato da questo pagamento non essendo direttamente allacciato all’impianto? E se sì, in che modo?
Esaminato il regolamento del condominio in cui ha sede l’immobile del lettore, si può considerare innanzitutto che l’art. 13 della Regolamentazione dei rapporti statuisce che “la centrale termica insistente in un locale di proprietà del fabbricato 11, limitatamente alle parti sopra elencate è di proprietà comune ed indivisa fra i fabbricati 10-11-12-20-21-22-23 in ragione dei millesimi di cui alle tabelle sotto riportate. In detta misura i fabbricati suddetti suddivideranno fra loro tutte le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia della centrale termica e del locale che lo contiene”.
Ora, premessa la disposizione regolamentare, è necessario considerare che il condomino che ha richiesto il parere riferisce di essere proprietario di un locale commerciale al piano lato strada che è sprovvisto di impianto di riscaldamento (non specifica, tra l’altro, detto condomino, se la propria unità immobiliare è tra quelle elencate nella norma del regolamento sopra citata o meno). Nonostante il mancato allacciamento a detto impianto, gli vengono addebitate le spese per la manutenzione ordinaria del medesimo.
Nella fattispecie deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1123, comma II, cod. civ., a mente del quale, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Nel caso in esame, pertanto, non essendovi l’allacciamento alla centrale termica, e non essendovi uso della medesima da parte del condomino, non possono essere addebitate quote di spesa a titolo di manutenzione ordinaria, tenuto conto del fatto che il condomino de quo non utilizza detto impianto.